Errore di fatto del giudice d’appello e sindacato in cassazione ex art. (Cass. civ. Sez. III n. 13085 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea supposizione del giudice di appello in ordine a un fatto probatorio che sia stato oggetto di discussione tra le parti non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ma un errore di giudizio, censurabile con il motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sotto il profilo del «non-fatto», ovverosia del fatto la cui effettiva oggettività è stata in definitiva omessa. Quando la decisione di secondo grado si fondi su una rappresentazione del fatto smentita in modo univoco da un documento acquisito al processo, la relativa censura è ammissibile e fondata, essendo stato il fatto probatorio, erroneamente supposto o escluso, un punto controverso tra le parti. Il vizio è deducibile in cassazione anche se il fatto medesimo avrebbe potuto formare oggetto di revocazione, perché la controversia ha riguardato il fatto probatorio rilevante.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’ente postale, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso su incarico della stessa attrice. Il titolo, spedito a mezzo del servizio postale, era stato sottratto prima di pervenire a destinazione e incassato presso uno sportello da un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, previa esibizione di documenti d’identità falsificati. L’attrice dedusse l’inadempimento dell’ente negoziatore negli oneri di diligenza e il danno pari all’importo dell’assegno.
Il Tribunale accertò la responsabilità della società convenuta e la condannò al pagamento. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione, richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 9769 del 2020, ritenne sussistente il concorso di colpa della danneggiata, stimato nella misura del 20%, per aver spedito il titolo tramite posta ordinaria anziché con forme meno rischiose, e ridusse la condanna. Avverso tale decisione la compagnia propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha denunciato una duplice svista percettiva del giudice di appello: questi avrebbe supposto un fatto escluso da un documento della Tesoreria bancaria, ossia la spedizione per posta ordinaria, e per converso avrebbe supposto inesistente il fatto positivamente attestato dal medesimo documento, ovverosia l’invio mediante posta assicurata. Il motivo è stato ritenuto anzitutto ammissibile, poiché il ricorso indica puntualmente il contenuto del documento e la sua presenza nel giudizio di merito, con la sedes processuale di deposito.
Nel merito, la Corte ha accertato che dal documento emergeva come l’assegno fosse stato inviato alla beneficiaria tramite posta assicurata. Il confronto tra tale contenuto e la motivazione impugnata ha reso evidente l’errore non testuale, che si rivela attraverso la divergenza tra la rappresentazione offerta dal giudice e quella univocamente desumibile dal documento. L’erronea supposizione si è infranta contro la «cartesiana evidenza bidirezionale» tracciata dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ai fini dell’identificazione dei caratteri dell’errore revocatorio, emergendo un fatto incontrastabilmente escluso e un fatto positivamente stabilito.
L’errore è stato decisivo rispetto al giudizio di colpa, che, in applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 9769 del 2020, era stato fondato proprio sul carattere incauto della scelta della posta ordinaria. La Corte ha poi precisato che il fatto erroneamente supposto è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo contestato che nella comparsa conclusionale fosse stata specificata la metodologia di spedizione. La circostanza risultante dal documento tempestivamente depositato non era soggetta a preclusioni assertive, non concretando un fatto posto a fondamento di una domanda o di un’eccezione in senso stretto.
Nella nozione di punto controverso rientra non solo il fatto controverso per effettivo dibattito, ma anche quello che, introdotto da una parte con un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, formando oggetto della pronuncia. Esclusa pertanto la sindacabilità con la revocazione, la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., venendo in considerazione un «non-fatto». Il ricorso è stato accolto, con esclusione del riferimento agli artt. 115 e 360 n. 1 cod. proc. civ., e la sentenza cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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