Obbligo di forma scritta, a pena di nullità, dell’accordo sul compenso professionale dell’avvocato (Cass. civ. Sez. 1 n. 1198 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’opera professionale, l’accordo di determinazione del compenso tra l’avvocato e il cliente, ai sensi dell’art. 2233, ultimo comma, c.c., deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità. La proposta scritta di una parte deve essere seguita da un’accettazione conforme anch’essa rivestita della forma scritta, la quale non può essere desunta dal mero comportamento, anche adesivo o attuativo, delle parti. La scrittura privata, quale elemento essenziale del contratto, deve recare le sottoscrizioni dei contraenti. Nei contratti con forma scritta richiesta ad substantiam, la prova dell’accordo non può essere fornita con mezzi probatori diversi dalla scrittura, né mediante presunzioni semplici, salva l’ipotesi di perdita incolpevole del documento.
Il Fatto
Un avvocato proponeva domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento di una società di costruzioni, per il credito maturato a titolo di compenso per l’attività professionale svolta nell’interesse della stessa. Il giudice delegato riteneva il credito già soddisfatto in conformità a un preventivo. L’avvocato proponeva opposizione allo stato passivo, sostenendo che il preventivo, non sottoscritto, non fosse a lui vincolante e che il compenso dovesse essere determinato dal giudice secondo le tariffe. Il tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo il preventivo vincolante in ragione di elementi indiziari. Avverso tale decreto, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il Fallimento; a seguito del decesso del ricorrente, si costituivano gli eredi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, censurando la decisione del tribunale che aveva attribuito rilievo vincolante a un preventivo privo di sottoscrizione. I giudici di legittimità hanno richiamato il disposto dell’art. 2233, ultimo comma, c.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 223/2006, che richiede la forma scritta ad substantiam per l’accordo di determinazione del compenso professionale, con conseguente nullità in difetto.
La Corte ha precisato che la norma non può ritenersi abrogata dall’art. 13, comma 2, l. n. 247/2012, il quale, disciplinando il momento di regola per la pattuizione (il conferimento dell’incarico), non ha inciso sul requisito di forma. La formazione dell’accordo non richiede necessariamente un documento unico con sottoscrizione contestuale, ma esige che l’accettazione, conforme alla proposta scritta, sia anch’essa rivestita della forma scritta.
La volontà negoziale non può essere attestata da comportamenti, ancorché adesivi o attuativi, che restano utilizzabili solo per interpretare il testo scritto. La scrittura privata deve quindi contenere le sottoscrizioni dei contraenti, ai sensi dell’art. 2702 c.c., non essendo richiesta l’autenticazione. Per i contratti con forma scritta richiesta ad substantiam, la prova non può essere data con mezzi diversi dalla scrittura; la prova per presunzioni semplici è ammissibile solo nell’ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi degli artt. 2725 e 2724, n. 3, c.c.
Il provvedimento impugnato, che aveva desunto la conclusione dell’accordo da elementi indiziari (provenienza del documento, contenuto, condotta delle parti), si è posto in contrasto con tali principi. La Corte ha quindi cassato il decreto con rinvio al tribunale di Genova, in differente composizione, per un nuovo esame, statuendo anche sulle spese. La decisione riafferma il valore formale dell’accordo sul compenso, a tutela del cliente e della certezza dei rapporti contrattuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.