Errore inevitabile sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio nei reati societari (Cass. pen. Sez. II n. 10977 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione commessi nell’ambito di società a partecipazione pubblica, la qualifica di incaricato di pubblico servizio non discende automaticamente dalla natura dell’ente, ma va verificata in relazione alle effettive funzioni nel cui esercizio è posta la condotta appropriativa. Il giudice di rinvio, dopo annullamento per erronea applicazione della legge penale, è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e deve riesaminare il solo punto devoluto. È configurabile l’errore inevitabile sulla qualifica soggettiva, rilevante ai sensi dell’art. 47 cod. pen., quando la natura pubblicistica dell’ente sia stata oggettivamente incerta al momento del fatto e la relativa qualificazione sia stata affermata solo successivamente in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il direttore amministrativo e finanziario di una società controllata da un ente pubblico non economico aveva disposto bonifici e assegni in favore di sé stesso e di una società a lui riconducibile, attingendo ai conti di alcune controllate. In primo grado gli imputati erano stati condannati per peculato, con condanna al risarcimento in favore delle parti civili.

La corte d’appello aveva poi assolto uno degli imputati e rideterminato le pene per gli altri. Su ricorso degli imputati, la Cassazione aveva annullato con rinvio, investendo il giudice di merito del compito di verificare se l’attività svolta valesse a qualificare il soggetto come incaricato di pubblico servizio e se tale qualifica fosse a lui conoscibile. In sede di rinvio la corte territoriale ha riqualificato il fatto come appropriazione indebita, dichiarando il reato estinto per prescrizione e revocando le statuizioni civili. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola che governa il giudizio di rinvio: in caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso, con esclusione di ogni restrizione derivante da mere argomentazioni di fatto. Richiama sul punto Sez. II n. 33560 del 2023 e Sez. V n. 24133 del 2022.

Ricostruita la sentenza rescindente, il Collegio osserva che essa aveva già chiarito come non basti la natura pubblicistica dell’ente, occorrendo riguardare le effettive funzioni nell’ambito delle quali si colloca la condotta appropriativa. In coerenza con tale principio, la corte di rinvio ha accertato che i pagamenti attenevano al saldo di debiti verso fornitori, ambito non collegato agli scopi pubblici. Sul piano civilistico, il riferimento è alle Sezioni Unite civili del 2019, intervenute in sede di regolamento di giurisdizione su uno specifico aspetto e non sulla natura pubblicistica dell’ente a tutto tondo.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ritiene non censurabile l’argomentazione con cui il giudice del rinvio ha escluso la consapevolezza della qualifica, valorizzando l’incertezza obiettiva sulla natura della società, coltivata dalla stessa compagine e avallata da una pronuncia del giudice amministrativo. L’errore viene in rilievo ex art. 47 cod. pen. e la sua inevitabilità è stata adeguatamente motivata.

Infine, la Corte dichiara inammissibile l’ingresso della documentazione prodotta dalle ricorrenti con il ricorso. Nel giudizio di legittimità possono essere esibiti solo i documenti che la parte non abbia potuto produrre prima e che non costituiscano prova nuova, secondo il principio di Sez. II n. 42052 del 2019. La difesa avrebbe dovuto allegare tali atti nel giudizio rescissorio. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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