Dolo specifico nel reato di occultamento contabile: necessaria valutazione complessiva della condotta (Cass. pen. Sez. III n. 8885 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico del reato di occultamento di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 non può essere presunto in modo automatico dalla sola realizzazione dell’elemento oggettivo, ma deve formare oggetto di specifica valutazione e va dedotto dalla complessiva condotta del soggetto agente. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 è reato di pericolo e non richiede il superamento della soglia di punibilità per singole annualità, essendo sufficiente l’esistenza di un credito erariale superiore a euro 50.000,00 al momento del compimento dell’atto fraudolento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18.03.2024, confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Macerata che aveva condannato l’imputato, amministratore di una società, alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di occultamento di documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, assolvendolo dai reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali perché il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza ricorreva l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato di occultamento, nonché il mancato accertamento del superamento della soglia di punibilità e l’insussistenza dell’elemento soggettivo in relazione alla sottrazione fraudolenta.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, limitatamente al profilo del vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato di occultamento contabile.
Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha disatteso la censura difensiva. I giudici di merito avevano argomentato l’istituzione della documentazione contabile sulla scorta della perizia, che aveva disatteso la tesi della mancata istituzione, e su due rilievi convergenti: la presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2016, sottoscritta dall’imputato divenuto amministratore, e il parziale rinvenimento di documentazione contabile sul computer in uso all’imputato. La presentazione della dichiarazione presupponeva l’esistenza della contabilità, e costituiva assunto difensivo indimostrato che la stessa fosse stata predisposta dal precedente amministratore. La motivazione, pertanto, non presentava profili di illogicità.
Fondata è invece risultata la censura relativa all’elemento soggettivo. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 è costituito dal dolo specifico di evadere le imposte o di conseguire indebiti rimborsi, non richiedendo la necessaria realizzazione dell’obiettivo essendo sufficiente che la condotta sia orientata in tal senso. Tale dolo specifico non può essere presunto sulla base della sola realizzazione dell’elemento oggettivo, dovendo essere dedotto dalla complessiva condotta dell’agente (Sez. 3, n. 15900 del 18.04.2016, Rv. 266757). Nel caso concreto, le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza, con le quali l’imputato manifestava l’intento di adoperarsi per esibire le fatture, apparivano eccentriche rispetto alla dimostrazione del fine di evasione, e la motivazione del giudice di primo grado risultava sul punto del tutto silente. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio limitatamente a tale profilo.
Infondato è stato giudicato il secondo motivo. La Corte ha ribadito che, a differenza di altre fattispecie del d.lgs. n. 74/2000 (artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater), la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 non prevede che la soglia di rilevanza penale sia raggiunta per singole annualità. Il delitto è reato di pericolo, per il quale è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale, suscettibile di essere azionato coattivamente, superiore a euro 50.000,00, risultante al momento del compimento dell’atto simulato o fraudolento, indipendentemente dal fatto che il debito sia maturato con riferimento a una o più annualità d’imposta (Sez. 3, n. 16686 del 16.04.2021, Rv. 281099-01; Sez. 3, n. 37178 del 30.09.2020, Rv. 280449-01).
La Corte ha poi confermato la qualificazione della condotta di cessione in blocco dei mezzi come fraudolenta, rilevando che l’imputato si era spogliato di tutto l’attivo per rendere difficile la procedura di riscossione. Il riferimento al PVC, non specificamente contestato, è stato ritenuto congruo per la dimostrazione del superamento della soglia, accertato con riguardo all’anno 2019, momento del compimento dell’atto fraudolento.
In conclusione, la sentenza è stata annullata limitatamente all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo esame; nel resto il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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