Opposizione a stato passivo, onorari avvocato e inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. I n. 26735 del 04.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale non incorre in reformatio in peius quando non rettifica in diminuzione l’importo per il quale il giudice delegato ha disposto l’ammissione. Il motivo che censuri la maggiorazione per pluralità di parti concordata a verbale d’udienza è inammissibile per difetto di specificità, non avendo contestato la ratio decidendi fondata su tale accordo. Il motivo che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica i fatti storici omessi. Il criterio dell’esito della causa è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in legittimità se la liquidazione resta tra i minimi e i massimi.

Il Fatto

Un avvocato domanda l’ammissione al passivo del fallimento di una società, per i compensi maturati nell’assistenza in tre controversie civili. Il giudice delegato ammette in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. per una parte del compenso, escludendo la maggiorazione del 30%, e in via chirografaria per spese e oneri. Il professionista propone opposizione ex art. 98 l.fall., dolendosi del mancato riconoscimento della maggiorazione in una delle controversie.

I curatori resistono, reputando dovuto l’aumento per pluralità di parti nella misura del 20% e non del 30%. Il tribunale rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese. Avverso il decreto il professionista propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 98 l.fall., lamentando che il tribunale avrebbe ridotto l’importo ammesso dal giudice delegato. La Corte lo dichiara inammissibile con un triplice rilievo. Non vi è reformatio in peius, perché il tribunale non ha rettificato in diminuzione il quantum già ammesso.

In secondo luogo, anche ammesso che il tribunale abbia considerato la maggiorazione del 20% ricompresa nell’importo riconosciuto, si sarebbe al più configurata una pronuncia d’ufficio, e non una extrapetizione, che postula una decisione su qualcosa di diverso dal chiesto. In terzo luogo, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in assenza di riferimento alla nullità del decreto, non risulta ritualmente denunciata.

Il secondo e il terzo motivo censurano insieme l’art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014, deducendo che la maggiorazione andava applicata per ogni soggetto oltre il primo. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili. Il tribunale ha dato atto che la maggiorazione del 20% era stata concordata tra le parti e il ricorrente stesso ha riferito di avervi aderito. La doglianza risulta perciò avulsa dalla ratio decidendi, in applicazione del principio di specificità dei motivi.

Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 4, quinto comma, lett. c), d.m. n. 55/2014, è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso riproduce un mero passaggio della sentenza di merito, inidoneo a dar conto dell’intero iter processuale.

Il quinto motivo, sull’omesso esame di un fatto decisivo, è parimenti inammissibile. La Corte ricorda che il riferimento all’esito della causa è criterio discrezionale incensurabile se la liquidazione resta tra minimi e massimi, e rileva che il ricorrente non ha indicato i fatti storici decisivi asseritamente omessi. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, non avendo i curatori svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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