Errore materiale sul calcolo della pena e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 5015 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il calcolo della pena affetto da errore materiale nella parte in cui la sentenza di appello determini in modo inesatto la somma tra pena base, aumento per la recidiva e aumenti per la continuazione è rettificabile direttamente dalla Corte di cassazione. La Corte pronuncia annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. quando ritiene superfluo il rinvio al giudice di merito e può decidere sul punto alla stregua degli elementi di fatto già accertati, senza necessità di ulteriori accertamenti. La rettifica del solo errore aritmetico non richiede una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio. Il giudice di legittimità può inoltre disporre direttamente la sospensione condizionale della pena quando la relativa statuizione sia stata omessa e la pena inflitta rientri nel limite di legge.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda più imputati, giudicati con rito ordinario in primo grado dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, per reati in materia di stupefacenti, estorsione, usura e abusiva attività finanziaria, con l’aggravante del metodo mafioso. La sentenza di secondo grado, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato le pene per ciascuno, assolvendo da alcune imputazioni e confermando le condanne residue.

Avverso la sentenza di appello tutti gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, violazioni di legge, questioni in punto di dosimetria della pena e, per uno di essi, l’omessa pronuncia su benefici richiesti. La questione centrale su cui la Corte interviene riguarda un calcolo aritmetico errato nella determinazione della pena finale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della doppia conforme. Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado attraverso ripetuti richiami e l’adozione degli stessi criteri valutativi, le due decisioni possono essere lette congiuntamente, formando un unico corpo motivazionale. Su tale presupposto, i motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di censure già esaminate e respinte sono inammissibili per genericità e aspecificità.

La Corte conferma la valutazione dei giudici di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ribadendo che il giudice può esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente, non essendo tenuto a considerare tutte le deduzioni delle parti. In tema di non menzione, il beneficio risponde a criteri autonomi rispetto alla sospensione condizionale e non è concedibile quando le valutazioni già espresse sul piano dei criteri sanzionatori ne escludano i presupposti.

Rilevante è il passaggio in materia di sostanze stupefacenti. Con riferimento alla misura di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, la Corte, richiamando la Corte cost. n. 148 del 2022 e la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 2 febbraio 2021, causa C-481/19, esclude che a essa sia riconoscibile natura punitiva. Ne deriva che le dichiarazioni del destinatario di tale misura, escusso come testimone, sono pienamente utilizzabili, non essendo applicabile il diritto al silenzio e non dovendosi disapplicare l’art. 64 cod. proc. pen. Nella specie la questione è manifestamente infondata e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia risulta escluso.

Il punto decisivo riguarda la rideterminazione della pena per un’imputata. La Corte di appello, sul calcolo della continuazione, era pervenuta a un risultato aritmeticamente errato. La Corte rileva l’errore materiale: l’aumento di nove mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa su una pena base di anni dieci ed euro 45.000,00 di multa conduce a un risultato diverso da quello indicato nella sentenza impugnata. L’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 67, legge n. 103/2017, consente alla Corte di decidere nel merito quando ritenga superfluo il rinvio. Manca, infatti, alcuna necessità di nuovi accertamenti: la correzione è puramente aritmetica e non involge valutazioni discrezionali.

Analogo ragionamento conduce all’annullamento senza rinvio per la mancata statuizione sulla sospensione condizionale della pena in favore di un altro imputato, non essendo necessaria la rimessione al giudice di merito ai sensi del medesimo art. 620, lett. l), cod. proc. pen. La richiesta risulta ritualmente formulata in appello e non esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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