Il rigetto di sostituzione della custodia in carcere è appellabile non riesaminabile (Cass. pen. Sez. 3 n. 12086 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. è mezzo di impugnazione esperibile esclusivamente avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. L’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. è, invece, il rimedio previsto per le ordinanze in materia di misure cautelari personali, fuori dai casi di cui all’art. 309 cod. proc. pen. Ne consegue che l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari non è impugnabile con il riesame, ma solo con l’appello, e ciò anche quando l’istanza sia volta a ottenere una misura coercitiva diversa e meno afflittiva. La richiesta di una misura meno afflittiva e l’esercizio della facoltà di non rispondere non integrano di per sé elementi sintomatici della persistenza delle esigenze cautelari, né possono essere valorizzati come indiretti riconoscimenti di responsabilità, ma costituiscono elementi liberamente valutabili dal giudice di merito nel complessivo quadro indiziario. La motivazione del diniego di sostituzione della misura non richiede l’esame analitico di ogni allegato difensivo, quando le ragioni del rigetto comprendano logicamente la valutazione della documentazione prodotta.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, adito in sede di riesame, confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La misura era stata applicata nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina del peso complessivo lordo di 4,629 kg. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del gravame e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la corretta qualificazione del gravame non dipende dalla presenza o meno dei motivi di impugnazione nell’atto, ma dal provvedimento impugnato. Il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. è il mezzo di impugnazione previsto per le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, mentre l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. riguarda le ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da quelle indicate dall’art. 309 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, l’impugnazione non era stata proposta avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere, ma avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura. La Corte ha precisato che l’art. 310 cod. proc. pen., nel fare riferimento alle “misure cautelari personali”, comprende anche la misura coercitiva della custodia cautelare. Il Tribunale del riesame ha quindi correttamente qualificato il gravame come appello e non come riesame.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato in parte manifestamente infondato e in parte generico. Ha rilevato che il Tribunale non aveva attribuito all’istanza valore di riconoscimento di responsabilità, ma aveva obiettivamente constatato che la difesa non aveva contestato i gravi indizi di colpevolezza né la sussistenza di un quadro cautelare idoneo a giustificare una misura detentiva. La valorizzazione del silenzio serbato nell’interrogatorio è stata ritenuta una mera constatazione, priva di particolare rilevanza nel contesto decisionale, e non una violazione dei diritti della difesa.
In relazione alla lamentata omissione di esame degli allegati al gravame, la Corte ha chiarito che la motivazione del Tribunale — basata sulle modalità del fatto, sui precedenti specifici, sullo svolgimento di lecita attività lavorativa, sulla disponibilità a detenere lo stupefacente nell’abitazione, sulla localizzazione del domicilio proposto in una zona ad alta densità di spaccio e sulla possibilità di reiterare la condotta — comprende logicamente anche la valutazione della documentazione prodotta. L’affermazione circa la mancata attività di occultamento dello stupefacente è stata ritenuta logicamente spiegata sulla base del fatto che l’indagato era appena rientrato nell’abitazione.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o