Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 30469 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile per aspecificità il ricorso che riproponga le questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato senza confrontarsi con le relative argomentazioni. La censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre la mera riproposizione della doglianza già respinta esula dalla struttura del giudizio di cassazione. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione, sollecitati dal ricorrente come maggiormente plausibili. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 17 marzo 2026, ha rigettato l’appello proposto dal condannato avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni.

Avverso tale provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione degli artt. 133, 203, 208 cod. pen. e 679 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta il percorso argomentativo del Tribunale, ritenuto apodittico e apparente, perché fondato sulle condotte già oggetto di condanna senza valutare lo iato temporale rispetto all’attualità del giudizio di pericolosità, e sostiene che l’appartenenza a un contesto di criminalità organizzata costituisce solo una presunzione semplice di pericolosità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio ricorda che nel giudizio di cassazione costituisce motivo di aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, richiamando sul punto Sez. 6, n. 13449 del 12.02.2014, Kasem, Rv. 259456.

La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato determina la genericità del motivo. Nel giudizio di legittimità, infatti, la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: una deduzione che riproponga la censura presentata al giudice d’appello, senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità. Sul punto il Collegio richiama Sez. 5, n. 28011/2013, Sez. 6, n. 22445/2009, Sez. 5, n. 11933/2005, Sez. 4, n. 15497/2002 e Sez. 5, n. 2896/1999.

La Corte ribadisce inoltre che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Nel caso concreto le doglianze sono totalmente versate in fatto: da un lato non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato, che avevano affrontato i medesimi temi, dall’altro sollecitano una rivalutazione degli elementi di prova non consentita in sede di legittimità. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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