Errore materiale nel conto giudiziale e regolarità della gestione del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 33 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata iscrizione nel conto giudiziale di un bene inventariato, quando sia riconducibile a un errore materiale di trascrizione privo di effetti patrimoniali, non integra di per sé irregolarità della gestione e non impedisce il discarico dell’agente contabile. L’eventuale carenza del regolamento che disciplina la gestione del consegnatario e dei relativi registri contabili non è imputabile all’agente se la gestione risulta conforme alle regole generali e nessuna anomalia, formale o sostanziale, era stata rilevata nella originaria relazione. Il conto giudiziale, previa rettifica dell’errore materiale, deve essere dichiarato regolare.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione, per l’esercizio finanziario 2019, del consegnatario dei beni mobili — automezzi e parco macchine — di un’azienda ospedaliera. Il magistrato designato ha deferito al collegio, ai sensi dell’art. 145 c.g.c., la questione preliminare sulla procedibilità del conto, sollecitata dall’amministrazione con note che qualificavano l’agente come titolare di un mero debito di vigilanza e non di custodia.
Con successiva sentenza-ordinanza, il collegio ha dichiarato procedibile il conto, affermando la qualità di agente contabile e la sussistenza del debito di custodia, e ha rimesso gli atti al magistrato designato per la relazione sul merito. La relazione conclusiva ha segnalato la mancanza del regolamento della gestione e dei registri contabili e la discrasia tra inventario e conto, con un bene inventariato non iscritto. Un’ulteriore ordinanza ha disposto la rimessione degli atti per il completamento dell’istruttoria, all’esito della quale il magistrato ha concluso per la regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il collegio aderisce alle conclusioni della relazione istruttoria conclusiva. Dalla documentazione in atti risulta che la mancata indicazione nel conto giudiziale del bene inventariato è frutto di un mero errore materiale di trascrizione, verificatosi in fase di compilazione del conto.
La Corte individua la causa dell’errore nella compilazione manuale del conto, resasi necessaria per le criticità connesse alla fase di migrazione dal vecchio al nuovo sistema informatico gestionale. L’inesattezza non è dunque riconducibile a una condotta omissiva dell’agente né produce effetti di carattere patrimoniale.
Quanto all’assenza del regolamento che disciplina la gestione del consegnatario, il magistrato istruttore ha rappresentato che la gestione in esame è conforme alle regole generali. La stessa originaria relazione di irregolarità non aveva riscontrato alcuna anomalia, né formale né sostanziale.
Ne deriva il superamento della discrasia inizialmente rilevata tra inventario e conto. Il conto giudiziale, previa rettifica dell’errore materiale da parte dell’agente contabile, è dichiarato regolare, con pronuncia di discarico nei termini di cui in motivazione. Nulla è statuito per le spese.
Nota della Redazione
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