Cessata la materia del contendere nella resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 79 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la sopravvenuta presentazione dei conti da parte dell’agente contabile determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. dinanzi al giudice designato. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti da parte del magistrato designato relatore, nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico di fissare, nei confronti della banca tesoriera di un ente locale, il termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, con richiesta di sanzione pecuniaria in caso di inadempimento e di compilazione d’ufficio dei conti.

Con decreto il giudice ha fissato i termini. La banca si è costituita rappresentando di aver regolarmente reso e trasmesso i conti all’ente, che li aveva ricevuti e parificati con proprie determinazioni. Ha quindi chiesto l’archiviazione. La Procura ha poi insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, riservandosi l’attivazione del giudizio sanzionatorio per il tardivo deposito.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il perimetro processuale del giudizio di resa di conto. Introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., esso viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Fa eccezione l’opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c..

Come esposto in fatto, i conti regolarmente parificati per gli anni 2017, 2018 e 2019 risultano trasmessi alla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione dei termini. Il venir meno dell’inadempimento originario elimina l’interesse alla pronuncia richiesta dalla Procura.

Il giudice accoglie pertanto le richieste del P.M. e dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. La decisione non esaurisce tuttavia ogni valutazione: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali, che il giudice richiama a sostegno della soluzione processuale adottata. La declaratoria di estinzione consegue così alla sola sopravvenienza della resa del conto, senza che ciò comporti un giudizio di regolarità sostanziale dei conti medesimi.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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