Errore materiale inesistente e illegittima rettifica del costo della manodopera (TAR Sicilia n. 1005 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può rettificare d’ufficio il costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario, qualificandolo come errore materiale riconoscibile, quando l’offerente, in sede di giustificazioni ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023, abbia espressamente confermato il dato economico contestato. Una siffatta rettifica non ripristina la volontà negoziale dell’offerente, ma ne manipola l’offerta economica, violando il principio di immodificabilità dell’offerta e la par condicio. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità della rettifica, non può tuttavia sostituirsi all’amministrazione dichiarando l’esclusione dell’offerta per anomalia, non ancora valutata: il sindacato resta circoscritto alla logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale. La lex specialis ha stimato in euro 50.000,00 il costo annuo della manodopera per almeno quattro addetti, per un totale di euro 300.000,00 nell’intera durata contrattuale. Hanno partecipato due società; all’esito della gara si è collocata prima in graduatoria l’aggiudicataria, con un ribasso sull’aggio del 30%.
La ricorrente, seconda classificata, ha chiesto alla stazione appaltante la verifica di anomalia, rilevando che il valore di aggiudicazione di euro 294.000,00 risultava inferiore al solo costo del personale. L’amministrazione ha sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione, ha richiesto giustificazioni all’aggiudicataria e, ritenuto che l’indicazione di euro 300.000,00 fosse una duplicazione involontaria, ha dimezzato il costo a euro 150.000,00, confermando l’aggiudicazione. La ricorrente ha impugnato le determinazioni, lamentando la modifica postuma dell’offerta e l’antieconomicità di questa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità. La determinazione di conferma dell’aggiudicazione non è atto meramente confermativo: essa chiude un nuovo segmento procedimentale, di natura istruttoria e rinnovatoria, avviato su sollecitazione della ricorrente e svolto in contraddittorio. Poiché tale provvedimento è idoneo a produrre un’autonoma lesione, il termine per impugnare decorre dalla sua piena conoscenza. Il ricorso è pertanto ricevibile.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata la doglianza sulla rettifica del costo della manodopera. La lettura delle giustificazioni trasmesse dall’aggiudicataria è decisiva: a fronte del quesito dell’amministrazione, la società non ha ravvisato alcun refuso, ma ha confermato i costi indicati nell’offerta economica, precisando che le due unità adibite al ricevimento dell’utenza sono comprese, ma non esauriscono, il personale dedicato alla commessa. Nessun elemento istruttorio legittimava dunque il dimezzamento operato d’ufficio.
La determinazione impugnata è perciò frutto di un evidente travisamento delle risultanze istruttorie. Il preteso errore materiale è inesistente e la correzione comporta una inammissibile manipolazione dell’offerta economica, oltre che dell’offerta tecnica, dell’aggiudicataria. I provvedimenti sono conseguentemente annullati.
L’accoglimento non conduce però all’esclusione dell’aggiudicataria. Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, nemmeno quando questa appaia ictu oculi anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. Il sindacato resta circoscritto a logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, come ribadito dal Cons. Stato, sez. V, n. 10567 del 2022 e dal C.G.A.R.S. n. 108 del 2026.
Nel caso concreto il giudizio sulla sostenibilità ha riguardato il solo costo del personale e non il piano economico-finanziario nel suo complesso; la stessa congruità del costo del personale è stata deviata a monte dal rilevato refuso. Una pronuncia di esclusione impedirebbe all’aggiudicataria di dimostrare la remuneratività dell’offerta e all’amministrazione di valutarne l’anomalia, mai effettuata. Il ricorso è quindi accolto con annullamento, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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