CAM e chiarimenti del RUP tutelano l’affidamento dell’aggiudicatario (C.G.A.R.S. n. 483 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani, i criteri ambientali minimi applicabili sono quelli di cui ai punti 4 e 5 del d.m. 23 giugno 2022, riguardanti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e di pulizia e spazzamento, e non quelli di cui ai punti 6 e 7, relativi alla fornitura di contenitori e di veicoli. I chiarimenti resi dal r.u.p., pur non potendo modificare la legge di gara, devono essere interpretati in conformità ai principi di fiducia, buona fede e affidamento di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023 e non possono essere considerati irrilevanti, dovendosi tutelare l’affidamento del concorrente che vi si sia attenuto. L’offerta economica che recepisce i PEF elaborati dalla stazione appaltante non è insostenibile ove non ne sia dimostrata l’impossibilità esecutiva.
Il Fatto
Una società seconda classificata impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’aggiudicazione di un appalto di igiene urbana relativo a più Comuni, disposta con determina dell’Ufficio regionale di committenza. La gara era stata aggiudicata a una costituenda a.t.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente lamentava, tra l’altro, la violazione dei CAM e l’incertezza dell’offerta economica dell’aggiudicataria.
Il TAR accoglieva in parte il ricorso, limitatamente al motivo sull’offerta economica, annullava l’aggiudicazione, dichiarava l’inefficacia del contratto e disponeva il subentro della ricorrente. La a.t.i. aggiudicataria proponeva appello principale; la seconda classificata resisteva e proponeva appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione regionale, rilevando che la determina impugnata è stata adottata da quest’ultima. Preso atto del parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il Collegio richiama la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e riesamina direttamente l’intero thema decidendum, in ragione della proposizione dell’appello incidentale.
Nel merito, i primi tre motivi del ricorso originario vengono respinti. Il Collegio corregge il presupposto interpretativo della ricorrente: lo schema di contratto richiama espressamente il d.m. 23 giugno 2022 in ossequio all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ma, avendo l’appalto ad oggetto erogazione di servizi di igiene urbana, i CAM rilevanti sono quelli dei punti 4 e 5, e non quelli dei punti 6 e 7 invocati dalla ricorrente, riferiti alla fornitura di contenitori e veicoli.
Quanto al motivo sull’offerta economica, la Corte accoglie l’appello principale. Il disciplinare, che parla di asseverazione, va interpretato secondo buona fede e secondo il canone che privilegia l’interpretazione conforme alla legge. Non è possibile ritenere che esso imponesse, a pena di esclusione, la asseverazione di un PEF redatto da un terzo, ossia dai Comuni.
Il principio secondo cui i chiarimenti del r.u.p. non possono modificare la legge di gara resta valido, ma va letto in conformità agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023. I chiarimenti resi sul quesito concernente l’asseverazione, qualificata come presa d’atto e accettazione del PEF, non sono irrilevanti: tutelano l’affidamento dell’aggiudicataria che vi si è attenuta. Né è provata l’insostenibilità dell’offerta.
Segue l’accoglimento dell’appello principale, con assorbimento dell’eccezione di irricevibilità, il rigetto dell’appello incidentale e il rigetto integrale del ricorso di primo grado, incluse le domande di risarcimento in forma specifica e di subentro nel contratto.
Nota della Redazione
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