Payback dispositivi medici: cessazione della materia per pagamento ridotto (TAR Lazio n. 285 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento della quota ridotta al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso tali provvedimenti, con compensazione delle spese di lite, ove le Regioni e le Province autonome accertino il versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio. In difetto di tale accertamento formale, ma in presenza di dichiarazione o documentazione del tempestivo e corretto pagamento, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in parte qua. I motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali di individuazione delle quote di ripiano sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il MEF, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente censurava le determinazioni con cui numerose Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avevano approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per il quadriennio 2015-2018, individuando gli importi dovuti. Un ulteriore ricorso per motivi aggiunti censurava gli atti alla luce dell’art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà anzitutto atto dell’entrata in vigore, durante la pendenza del giudizio, dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025. La norma prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome accertino il versamento della quota ridotta al 25 per cento degli importi, con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio.
Tale accertamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese. Il versamento integrale della quota estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Collegio distingue due ipotesi. Quando le Regioni depositano la formale dichiarazione di cessata materia del contendere, questa va dichiarata. Quando invece non vi è la declaratoria formale né il deposito del decreto regionale di accertamento, ma la parte ricorrente ha documentato il tempestivo e corretto pagamento in favore di alcune Regioni, il ricorso è improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, con esclusivo riferimento a quelle Regioni.
Per le restanti Amministrazioni, non essendo possibile accertare il pagamento, il ricorso è deciso nel merito. Il Collegio richiama i propri precedenti (TAR Lazio, sez. III Quater, nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025) e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. La pronuncia n. 139/2024 ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48 per cento della quota; la n. 140/2024 ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato rispetto all’art. 41 Cost. Il ricorso è pertanto respinto per le censure sostanziali.
I motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti richiamati, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato ex art. 11 c.p.a. I motivi aggiunti concernenti le questioni di costituzionalità e compatibilità euronitaria dell’art. 8 d.l. n. 34/2023 sono infine dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025, che riconosce in detrazione gli importi versati in eccedenza rispetto alla quota del 25 per cento.
Nota della Redazione
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