Errore nell’offerta economica non emendabile se occorre integrazione postuma (TAR Basilicata n. 16 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore nella formulazione dell’offerta economica è emendabile solo quando abbia natura materiale, ossia quando sussistano elementi univoci, immediatamente e inequivocabilmente rilevabili ictu oculi, che lo riconducano a un vizio di trascrizione o di compilazione. L’analisi deve concernere esclusivamente il documento che contiene l’errore, senza estendersi a elementi esterni o collaterali. Qualora l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale richieda una considerazione sistematica di atti di gara diversi, si trascende in una ricostruzione logico-deduttiva incompatibile con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità”. In tal caso, l’eventuale emenda postuma dell’offerta configura una inammissibile integrazione, lesiva della par condicio tra i concorrenti e del principio di autoresponsabilità.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore economico nel settore dei dispositivi medici, veniva esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento triennale di forniture destinate a strutture sanitarie pubbliche, relativamente al lotto n. 61 riguardante cateteri per PTA. La contestata esclusione traeva origine dall’indicazione, nell’offerta economica, di quantità e importo riferiti al fabbisogno annuale anziché a quello triennale prescritto dalla lex specialis .

Avverso l’esclusione, la società proponeva ricorso, deducendo che l’errore sarebbe stato superabile tramite una mera moltiplicazione per tre dei valori indicati, alla luce del chiarimento tempestivamente reso alla stazione appaltante. La Regione e la controinteressata aggiudicataria resistevano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’errore nell’offerta economica è emendabile solo se materiale, ossia se sussistono elementi univoci per ricondurlo a un vizio di trascrizione o compilazione, rilevabile immediatamente attraverso un’analisi limitata al solo documento che contiene l’errore. L’emendabilità è invece esclusa quando la ricostruzione della volontà negoziale richieda una valutazione sistematica di atti esterni o collaterali.

Applicando tale principio al caso concreto, il Tribunale osserva che dall’offerta economica non emergono elementi dai quali desumere la riferibilità a una sola annualità di quantità e importo. Il modulo di offerta, generato automaticamente e sottoscritto dall’operatore, prevedeva espressamente le colonne “fabbisogno triennale” e “importo triennale complessivo offerto”. Inoltre, l’art. 3 del disciplinare faceva testuale riferimento alla fornitura triennale e indicava per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta. Tali elementi rendono palese l’orizzonte temporale su cui calibrare l’offerta, rendendo recessivo il riferimento all’allegato “elenco dei fabbisogni”.

La sanatoria proposta dalla ricorrente avrebbe richiesto il ricorso a elementi esterni all’offerta, ossia al chiarimento successivo, determinando una inammissibile integrazione postuma dell’offerta e un travalicamento dei limiti del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d.lgs. n. 50/2016, con conseguente violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *