Impianti di telefonia mobile nel Parco del Vesuvio: no senza prova dell’indispensabilità (TAR Campania n. 1179 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, il favor accordato dall’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003 alla diffusione della rete non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, primo fra tutti quello paesaggistico-ambientale. Ove siano espressi pareri negativi da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, non può formarsi il silenzio assenso. La competenza istruttoria delle Soprintendenze territoriali resta ferma anche quando il provvedimento finale spetti alla Soprintendenza speciale per il PNRR. La valutazione di compatibilità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità, incoerenza o incompletezza. L’art. 38 delle N.T.A. del Piano del Parco non impone un divieto assoluto di nuovi impianti, ma subordina l’installazione all’indispensabilità e all’impossibilità di localizzazioni alternative: onere probatorio che grava sul richiedente.
Il Fatto
Una società del settore delle telecomunicazioni presenta un’istanza unica ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003 per realizzare un’infrastruttura di comunicazioni elettroniche nel territorio di un comune vesuviano. Il progetto prevede un palo porta-antenne di trenta metri, un pennone di ulteriori quattro metri, tre antenne e una platea in cemento armato.
La conferenza di servizi si conclude negativamente per i pareri ostativi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente e dell’Ufficio del Paesaggio comunale, oltre a quello dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. La società impugna la determinazione conclusiva della conferenza, i tre pareri e gli atti connessi, articolando otto motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e affronta anzitutto la questione di competenza. La ricorrente sosteneva che il parere negativo della Soprintendenza territoriale fosse illegittimo, spettando la competenza alla Soprintendenza speciale per il PNRR, il cui parere si sarebbe formato positivamente per silenzio assenso. La tesi non regge: l’art. 29 del D.L. n. 77/2021 riserva alla Soprintendenza speciale il provvedimento finale, ma riconosce alle Soprintendenze locali una competenza istruttoria, in ragione della conoscenza diretta del territorio. La Soprintendenza speciale è stata chiamata a partecipare ai lavori conferenziali e nulla ha osservato, sicché non si è verificato alcun salto di competenze.
Quanto alla formazione del consenso per inerzia, il Collegio ricorda il tenore dell’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003: l’istanza si intende accolta solo se non sia stata comunicata una determinazione decisoria della conferenza o un parere negativo dell’organismo competente, né sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Pareri ostativi come quelli di specie impediscono dunque la formazione del silenzio assenso.
Sul difetto di motivazione, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la compressione dei poteri urbanistici comunali non consente di derogare agli interessi differenziati, e ribadisce che la valutazione dell’ente preposto al vincolo è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo sotto i profili di logicità, coerenza e completezza. Nel caso concreto i pareri richiamati per relationem descrivono le caratteristiche costruttive dell’impianto e lo collocano in zona di protezione integrale del Piano Territoriale Paesistico, ritenendolo di grosso impatto per struttura, dimensioni e materiali.
Il Collegio esclude poi la violazione del principio del dissenso costruttivo: non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di suggerire opere che rendano assentibile il progetto, spettando all’ente la sola valutazione di compatibilità dello specifico intervento. Né la ricorrente, dopo l’avviso di conclusione negativa, aveva proposto misure progettuali correttive.
Infine, il motivo relativo al parere dell’Ente Parco viene respinto nel merito. L’art. 38 delle N.T.A. del Piano del Parco non esclude in assoluto nuovi impianti, ma li consente solo se assolutamente indispensabili e non localizzabili altrove. L’istruttoria disposta dal Collegio ha accertato che la copertura del segnale nella zona è già adeguata alle esigenze di allertamento, poiché il sistema IT-Alert opera tramite cell broadcast su reti 2G, 3G e 4G, senza che il 5G costituisca requisito imprescindibile. L’indispensabilità non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che l’opera sia finanziata con fondi PNRR, dovendo la ricorrente dimostrare l’assenza di alternative. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.