Ottemperanza per mancato pagamento di somme dovute dal Ministero dopo sentenza del giudice ordinario (TAR Basilicata n. 14 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza di condanna al pagamento di somme emessa dal giudice ordinario, passata in giudicato, configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, legittimando la proposizione dell’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore. La mera comunicazione della predisposizione di una piattaforma digitale per la richiesta di liquidazione, successiva al deposito del ricorso, non elide l’obbligo di dare esecuzione al giudicato. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma, oltre accessori e spese di lite. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ritenendo rispettati i termini per la proposizione dell’azione di ottemperanza. Ha inoltre accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, n. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, nonché l’intervenuto passaggio in giudicato della decisione azionata.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’Amministrazione è stata qualificata come palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Il Collegio ha precisato che l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore e che, nel caso di specie, tale prova non era stata fornita.
Il TAR ha inoltre disatteso l’eccezione basata sulla comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale circa la predisposizione di una piattaforma digitale per la richiesta di liquidazione del bonus. Tale comunicazione, successiva al deposito del ricorso, non è stata ritenuta idonea a elidere l’obbligo di conformarsi al giudicato; l’Amministrazione è infatti tenuta a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, senza poter subordinare il pagamento a un’attività richiesta al creditore.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni, nominando per il caso di ulteriore inottemperanza un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma o in un suo delegato, con compenso a carico dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in via forfettaria, con attribuzione ai procuratori antistatari, precisando che in esse sono ricomprese le spese relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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