Silenzio della p.a. sull’accesso civico generalizzato e obbligo di provvedere (TAR Sicilia n. 1726 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 non integra un provvedimento tacito di rigetto. L’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 non contempla, in caso di inerzia, alcuna ipotesi di silenzio-diniego, a differenza di quanto prevede l’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 per l’accesso documentale. Ne discende che il vano decorso del termine di trenta giorni configura un silenzio-inadempimento. Avverso tale inerzia l’interessato non può esperire l’azione di cui all’art. 116 c.p.a., ma deve agire ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per fare accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso. Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo nei limiti dell’art. 31, comma 3, c.p.a., quando si tratti di attività vincolata o non residuino margini di discrezionalità né adempimenti istruttori.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente avvocato iscritta all’elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, aveva presentato la propria candidatura per un incarico dirigenziale dell’area affari giuridici, bandito dall’amministrazione regionale con un primo avviso. Dopo una proroga dei termini, l’amministrazione ha indetto un nuovo avviso che, secondo la ricorrente, avrebbe annullato e sostituito i precedenti, modificando i requisiti di accesso e senza comunicazione diretta ai candidati. L’incarico è stato poi conferito a un’altra candidata.

Ritenendo di non aver potuto esaminare il proprio percorso di candidatura, la ricorrente ha presentato in pari data due distinte istanze: una domanda di accesso documentale ex art. 25 della legge n. 241/1990, respinta dall’amministrazione, e una istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, rimasta priva di riscontro. Ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione con il separato giudizio avente ad oggetto l’annullamento del diniego di accesso documentale. Le due domande poggiano su presupposti giuridici e processuali diversi. A fronte del silenzio sull’accesso civico generalizzato, l’interessato non può esperire l’azione di cui all’art. 116 c.p.a., prevista per contestare il diniego sull’accesso documentale, ma deve agire ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.

Il passaggio centrale è la qualificazione dell’inerzia. Il silenzio sull’istanza ex art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 non ha valore provvedimentale: la norma non contempla un’ipotesi di silenzio-diniego, diversamente dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Il vano decorso del termine integra dunque un silenzio-inadempimento, che obbliga l’amministrazione a provvedere.

Non convince la difesa erariale secondo cui la nota di rigetto dell’istanza di accesso documentale avrebbe riscontrato anche quella di accesso civico. La nota non reca alcun riferimento all’istanza di accesso civico e ancora il rigetto al mancato riscontro di un interesse “concreto e attuale”, con evidente richiamo alla disciplina degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, estranea al diverso istituto. Né vale a sanare l’illegittimità la successiva nota dell’ufficio relazioni con il pubblico, di natura endo-procedimentale e non indirizzata alla ricorrente: essa costituisce una motivazione postuma del precedente diniego.

Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio precisa i limiti del proprio sindacato. L’amministrazione era tenuta a dare risposta nel termine di legge, essendo la ricorrente legittimata come chiunque. Solo in quella sede potranno essere vagliati gli eventuali elementi ostativi. L’eventuale abusività dell’istanza o la sussistenza di cause ostative non possono essere esaminate in questa sede, poiché vengono in rilievo poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a.: il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo nei casi previsti dall’art. 31, comma 3, c.p.a., richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5995.

Il ricorso è quindi accolto limitatamente al riconoscimento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione esplicita, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti della controinteressata, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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