Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Toscana n. 1022 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, e ordina all’ente di dare esecuzione al decisum nel termine assegnato. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato e il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, è decorso inutilmente. L’accertamento della perdurante inerzia giustifica la nomina sin d’ora del commissario ad acta, destinato a provvedere in luogo dell’amministrazione in caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha agito innanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza di una sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, relativamente all’anno scolastico 2022/2023. Il giudice del lavoro aveva altresì condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dato esecuzione al titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 20 settembre 2024 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.
Sul piano del merito, il Collegio ha rilevato che non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. L’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso e per l’ordine di dare esecuzione al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, ove non abbia già adempiuto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata a suo favore con la sentenza indicata.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato, curando gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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