Nessuna colpa grave del conducente di polizia per sinistro a incrocio semaforico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 122 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa del conducente di un veicolo di polizia, la mancata attivazione della sirena, in presenza dei lampeggianti blu, non integra di per sé colpa grave quando la dinamica del sinistro dimostra che la condotta di altro conducente ha avuto ruolo causale determinante. Il giudice contabile può accertare la dinamica anche attraverso il filmato di videosorveglianza, valutandone la coerenza con la segnaletica semaforica. Ove il sinistro sia ascrivibile a condotta attiva dell’agente per colpa grave e il fatto sia avvenuto nel periodo di vigenza dello scudo erariale introdotto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la responsabilità amministrativa è esclusa per legge.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Corte dei conti un’Assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura, ritenendola responsabile del danno conseguente a un sinistro stradale avvenuto in Palermo, all’incrocio tra Via Libertà e le piazze Mordini e Crispi. L’agente transitava a bordo di un veicolo di servizio, con i lampeggianti blu accesi e senza segnalazione acustica, per un accertamento tecnico.

Nello scontro con altro veicolo proveniente dalla Via La Farina restavano coinvolti tre occupanti delle autovetture, con danni fisici non gravi e trasporto al pronto soccorso. La Procura contestava un danno complessivo di euro 7.640,36. Il procedimento disciplinare si era concluso in modo sfavorevole all’agente, che non aveva presentato deduzioni difensive. La convenuta respingeva la contestazione chiedendo l’inammissibilità o l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la dinamica sulla base dei rilievi della Polizia Municipale, degli atti del procedimento e del filmato della videocamera di sorveglianza allegato al fascicolo. La difesa sosteneva che il semaforo fosse acceso sul giallo o sul rosso per la convenuta e che il filmato lo dimostrasse.

La Corte rileva che il conducente proveniente dalla Via La Farina procedeva a velocità sostenuta e che un semaforo cittadino impiega complessivamente circa 8/10 secondi per passare dal verde al rosso, di cui 6/7 secondi per il passaggio dal verde al giallo e 3/4 secondi dal giallo al rosso. Osservando il filmato si nota che, subito dopo l’ingresso nel campo visivo della videocamera, il semaforo per i mezzi provenienti dalla Via Libertà passa dal rosso al verde: da ciò si deduce che per i veicoli provenienti dalla Via La Farina era sul giallo da almeno 6/7 secondi, tempo più che sufficiente per arrestare la marcia.

Può pertanto affermarsi, con elevato grado di sicurezza, che il conducente dell’altro veicolo, vedendo con sufficiente anticipo la luce gialla, invece di arrestarsi come imposto dal codice della strada, abbia accelerato, impegnando l’incrocio nel breve intervallo in cui il semaforo rimane acceso sul rosso per entrambe le direzioni. Tali circostanze escludono sia il dolo sia la colpa grave in capo alla convenuta.

Quanto al dolo eventuale ipotizzato dalla Procura, la Corte osserva che esso non può dirsi configurato, trattandosi di un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per tutti i soggetti coinvolti, ma verificatosi in circostanze non caratterizzate da particolare gravità o da assoluta emergenza.

Neppure configura la colpa grave: la condotta della convenuta, censurabile sul piano della diligenza, ha inciso solo parzialmente sulla dinamica, mentre la condotta dell’altro conducente ha avuto ruolo determinante, avendo egli impegnato l’incrocio con il giallo e ad alta velocità. Inoltre, trattandosi di condotta attiva tenuta nel marzo del 2022, la responsabilità amministrativa del soggetto agente per colpa grave è esclusa dal c.d. scudo erariale, introdotto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, misura eccezionale e temporanea, ripetutamente prorogata e in vigore sia al momento del sinistro sia alla data della decisione. La domanda è pertanto rigettata, con liquidazione delle spese legali a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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