Controllo rendiconti enti locali: superamento dei rilievi per fatto sopravvenuto (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 267 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo dei rendiconti degli enti locali, il rilievo istruttorio che investe la corretta determinazione del risultato di amministrazione resta superato quando una fonte normativa sopravvenuta elimina il presupposto dell’irregolarità contestata. La Sezione regionale di controllo, investita dell’esame congiunto dei rendiconti, dichiara concluso senza rilievi l’esame quando i profili critici sono stati chiariti dall’ente in sede di contraddittorio o risultano superati da atti sopravvenuti. La conclusione senza rilievi non equivale a una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati, poiché il controllo si fonda sui dati sinteticamente rappresentati dall’ente.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato congiuntamente i rendiconti finanziari degli esercizi 2020 e 2021 di un ente locale, sulla base delle relazioni predisposte dall’organo di revisione e dei dati contabili acquisiti tramite BDAP. Il magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l’ente, chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori. Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di possibili irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione, in particolare alla quota accantonata e a quella vincolata.
La Motivazione della Corte
Il rilievo principale riguardava la non corretta determinazione del vincolo da mancato impiego del “fondone”, emerso dal referto sull’impatto finanziario del Covid-19 negli enti locali toscani. La Sezione rileva che, ferma restando l’errata determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, il rilievo deve intendersi superato a seguito del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024.
Analogamente, i rilievi relativi all’accantonamento al Fcde e ai vincoli di legge sono stati ritenuti superati a seguito della nota inviata dall’ente alla Sezione in data 8 novembre 2024, in sede di contraddittorio.
La Sezione chiarisce la natura del controllo esercitato, che si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti. Il controllo prescinde dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione, aspetti che potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche.
Su queste basi, l’esame dei rendiconti non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Sezione conclude pertanto l’esame senza rilievi, nei limiti e termini di cui in parte motiva. La Corte precisa tuttavia che i profili esaminati non necessariamente esauriscono gli aspetti critici della gestione e che la conclusione senza rilievi non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese.
La deliberazione dispone la trasmissione al Consiglio comunale, al Sindaco e all’organo di revisione dell’ente, nonché, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali, con obbligo di pubblicazione a cura del Comune ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.