Esenzione IRPEF estesa a tutti i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 10 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004 a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e agli equiparati, senza richiedere alcuna correlazione necessaria tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. La controversia relativa all’esonero fiscale del trattamento pensionistico di un pubblico dipendente appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito non è attratto alla giurisdizione tributaria. Nel giudizio pensionistico la legittimazione passiva spetta all’INPS, tenuto ad adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica. Gli effetti economici del riconoscimento possono essere differiti alla data di emissione del cedolino pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio permanente, ha conseguito con D.M. 13 luglio 2017, n. 105 lo status di equiparato a vittima del dovere, per avere contratto asbestosi polmonare a seguito della protratta esposizione ad amianto sulle unità navali di imbarco. Ha ottenuto la speciale elargizione e il diritto ai benefici assistenziali connessi.
Con istanza del 24 gennaio 2025 il ricorrente ha chiesto all’INPS l’esonero dall’imposizione fiscale sul proprio trattamento pensionistico. L’Istituto ha risposto negativamente con nota del 17 giugno 2025, sostenendo che l’efficacia di giudicato della sentenza della Cassazione n. 15056 del 19 aprile 2024 non si estende a casi similari. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, con domanda di accertamento dell’esenzione e di condanna dell’Ente previdenziale al pagamento dei ratei al lordo delle imposte.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Giudice rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte, non sono attratte alla giurisdizione tributaria, trattandosi di diritto estraneo all’esercizio del potere impositivo. Il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 8312 del 2010 e n. 19289 del 2012, nonché Cass. n. 24298 del 2019. La soluzione è coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con Corte cost. n. 143 del 2022, tanto più nel processo pensionistico.
Rigettata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La controversia davanti alla Corte dei conti ha per oggetto il rapporto previdenziale tra pensionato e INPS e mira ad accertare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute. Dalla giurisprudenza contabile richiamata si conferma che spettano in via esclusiva alla giurisdizione contabile le controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 prevede che ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applicano i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi. Il Giudice valorizza la direttiva della Presidenza del Consiglio del 27 luglio 2007, la circolare INPS n. 98/2008 e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 453/E del 2008, che hanno letto il termine “pensione” in senso ampio, comprendendovi tutti i trattamenti derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib. nn. 15023, 15056, 15115 e 15121 del 2024), secondo cui la norma estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere. Nello stesso senso si sono espresse la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria e C.d.C. Sez. App. n. 39 del 2025, che ha riformato il precedente indirizzo della Sezione.
Il Giudice ritiene quindi indiscutibile che il Parlamento abbia esteso il regime di favor alle vittime del dovere, con esonero dall’IRPEF sui trattamenti pensionistici senza alcuna specificazione o distinzione. La domanda è fondata alla luce del chiaro tenore della norma. Per evitare un duplice esborso a carico dell’Istituto previdenziale, gli effetti economici della sentenza sono differiti all’emissione del cedolino relativo a marzo 2026. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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