Danno all’immagine della PA anche per reati diversi dal Capo I (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 81 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione è proponibile anche per delitti diversi da quelli contemplati dal Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale, purché dalla condotta illecita accertata in sede penale derivi una effettiva compromissione della reputazione e del prestigio dell’ente. L’art. 51, comma 7, c.g.c. va interpretato nel senso che la risarcibilità è ancorata a tutti i delitti commessi a danno della P.A., intesa l’espressione quale lesione dei valori di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. Il clamore mediatico non integra la lesione, ma ne indica la dimensione; il danno resta risarcibile anche in assenza di clamor fori. La quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. si fonda sui criteri oggettivo, soggettivo e sociale. La riduzione del trenta per cento prevista dall’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, come introdotto dalla legge n. 1/2026, non si applica ai danni cagionati con dolo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza, per il risarcimento del danno all’immagine arrecato al Ministero della Difesa. Il convenuto, all’epoca responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, era stato condannato in sede penale per rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p. e per favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., con l’aggravante dell’abuso dei doveri inerenti alla funzione ex art. 61 n. 9 c.p.. La condanna era divenuta irrevocabile.
Un primo giudizio contabile si era concluso con la condanna al pagamento di euro 80.000,00. La decisione era stata impugnata e la Prima Sezione Giurisdizionale d’Appello, con sentenza n. 88/2025, aveva dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, disponendo il rinvio al primo grado. La Procura ha riassunto il giudizio, riproponendo la domanda. Il convenuto ha eccepito la necessità di sospensione in attesa delle Sezioni Riunite, l’errata quantificazione e l’applicabilità della riduzione del trenta per cento introdotta dalla normativa sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione, rilevandola superata dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 3/2026/QM/PROC del 3 marzo 2026, avente valore nomofilattico ex artt. 11 e 114 c.g.c. Tale arresto ha affermato che l’art. 51, comma 7, c.g.c. consente la proponibilità dell’azione per i delitti, anche diversi da quelli cui rinviava l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001, da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui il danno all’immagine non va inteso in senso formale e limitato alle ipotesi in cui il legislatore individui in astratto la P.A. quale vittima del delitto, ma come compromissione dei beni giuridici dell’integrità, funzionalità, imparzialità e buon andamento, in relazione a tutte le possibili ripercussioni negative sull’immagine dell’ente. L’espressione “delitti commessi a danno” va intesa quale tutela dell’immagine nei suoi aspetti funzionali, presidiati dai canoni dell’art. 97 Cost., anche riguardo ai doveri dei pubblici impiegati ex artt. 54 e 98 Cost. Ne consegue l’ammissibilità dell’azione anche in ipotesi di condanna per favoreggiamento personale, per di più in stretta connessione con il reato proprio di cui all’art. 326 c.p.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti dell’illecito. La condotta ha compromesso la reputazione dell’ente: l’agente pubblico ha violato i propri doveri d’ufficio approfittando della posizione, che gli consentiva di accedere a informazioni riservate in ragione della fiducia degli inquirenti. Le rivelazioni hanno favorito i soggetti sottoposti a indagine, con sviamento della funzione inquirente.
Quanto alla quantificazione, la Sezione ha escluso che la vicenda avesse portata solo locale, risultando la vasta risonanza mediatica comprovata dalle allegazioni documentali. Ha poi richiamato il principio secondo cui il clamore mediatico non integra la lesione ma ne indica la dimensione, restando il danno risarcibile anche in assenza di eco mediatica. Inapplicabile il criterio del duplum, la quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. è stata operata sui criteri oggettivo, soggettivo e sociale, valorizzando la gravità della condotta, il ruolo rivestito, la reiterazione in un lungo arco temporale, l’intensità del dolo e la diffusione dei fatti, con liquidazione di euro 80.000,00.
Infine, la natura dolosa della fattispecie ha impedito l’applicazione della riduzione del trenta per cento di cui all’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, come introdotto dalla legge n. 1/2026, che per espressa formulazione non riguarda i danni cagionati con dolo o gli illeciti arricchimenti. Le spese del secondo grado sono state compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c.; quelle del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 31, comma 5, c.g.c.
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Nota della Redazione
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