Responsabilità erariale: colpa grave esclusa per la complessità procedimentale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 61 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la colpa grave non può desumersi dalla sola titolarità della posizione funzionale o di supremazia ricoperta. Il giudizio sulla gravità della colpa richiede una valutazione ex ante e in concreto della esigibilità della condotta, avuto riguardo al fondamento normativo della regola cautelare e alle oggettive difficoltà del contesto. Ove risulti accertato che il dirigente ha posto in essere quanto in suo potere per dare esecuzione al giudicato amministrativo, in un quadro di incertezze normative e di concorrenti competenze, non è configurabile colpa grave, né il nesso causale tra la condotta e il danno erariale. La responsabilità erariale non può quindi fondarsi su un mero automatismo derivante dalla qualifica rivestita.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una procedura di esproprio per la realizzazione della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni. A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato che avevano accertato l’illegittimità dell’occupazione, si rendeva necessaria l’ottemperanza al giudicato amministrativo. La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria citava in giudizio due dirigenti generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contestando loro a titolo di colpa grave il ritardo nell’esecuzione.

La Sezione giurisdizionale territoriale, con sentenza n. 95/2021, aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti, riducendo l’addebito del cinquanta per cento in ragione del concorso di fattori esterni. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale e incidentale i due dirigenti, lamentando la carenza di colpa grave e l’assenza del nesso causale.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale di appello accoglie i riuniti appelli rilevando una contraddizione interna della decisione impugnata. Il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto il concorso di fattori esterni nella produzione del danno, aveva poi imputato ai dirigenti un cinquanta per cento della somma contestata. Tale incidenza, osserva il Collegio, avrebbe dovuto operare non solo sul quantum, ma anche sull’elemento psicologico e sul nesso causale, facendo venir meno la colpa grave.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, segnato dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 d.P.R. n. 327/2001 e dalla successiva introduzione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. In tale contesto, la sentenza del Consiglio di Stato non imponeva un pagamento immediato, ma richiedeva un atto presupposto di acquisizione, con il necessario coinvolgimento del concessionario in forza della convenzione n. 1463/1986.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile in materia di colpa grave, dalla quale emerge la necessità di una doppia valutazione: il fondamento normativo della regola cautelare e il grado di esigibilità della condotta richiesta nel caso concreto. Non ogni inadempimento integra la colpa grave, che presuppone una trasgressione evidente e marcata, valutata secondo un giudizio prognostico ex ante.

La Corte ritiene inoltre che il giudice di primo grado abbia erroneamente richiamato un indirizzo giurisprudenziale del 2021 per valutare una condotta risalente al 2013, in presenza di orientamenti all’epoca non univoci. Gli appellanti hanno dimostrato di avere attivato quanto in loro potere, sollecitando ripetutamente i soggetti competenti e richiedendo pareri all’Avvocatura Generale dello Stato, senza che le relative risposte siano pervenute tempestivamente.

Da ultimo, la Sezione esclude la sussistenza del nesso causale, osservando che la responsabilità erariale non può derivare unicamente dalla titolarità di una posizione funzionale. La condotta dei dirigenti appare riconnessa a un automatismo non consentito dalle norme in materia: la prova del rapporto di causalità tra la loro condotta e il danno erariale non risulta fornita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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