Conto giudiziale improcedibile per il consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 19 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è soggetto alla resa del conto giudiziale il consegnatario di beni mobili che l’amministrazione locale abbia in uso presso i propri uffici, sul quale gravi un mero debito di vigilanza e non un debito di custodia. Tale figura va qualificata come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che il giudizio di conto instaurato davanti alla Sezione giurisdizionale è improcedibile per difetto dei presupposti normativi. Il discrimine va individuato nella destinazione dei beni: la gestione di magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio, integra il debito di custodia; la mera sorveglianza sull’impiego dei beni assegnati agli uffici integra il debito di vigilanza.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto reso da una funzionaria di un Comune per l’esercizio finanziario 2021, relativo ai beni mobili iscritti nell’inventario dell’ente. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’aprile 2025, ha investito il Collegio di alcune criticità preliminari di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto, sia con riferimento alla natura dei beni rendicontati sia all’ampiezza della gestione.
La questione centrale attiene alla qualificazione della rendicontazione: se, cioè, l’atto depositato integrasse un vero conto giudiziale o un semplice conto amministrativo. La consegnataria, nelle proprie osservazioni, ha aderito alle conclusioni del relatore e ha chiesto l’archiviazione del giudizio; il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti destinati all’uso del servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. La norma di riferimento va letta insieme all’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e della conservazione dei beni mobili ricevuti.
La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle sole scorte operative assegnate all’ufficio per l’uso immediato.
La Corte chiarisce il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è più funzionale al funzionamento ma al rifornimento continuativo, e si configura una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta alla resa del conto. Restano invece esclusi dalla resa del conto giudiziale i beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa (richiamate Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016).
Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione degli stessi in magazzino secondo il mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Ne deriva che sulla consegnataria grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti della resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con salvezza dell’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia e con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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