Incarico di esperto del sindaco non può supplire alle carenze dell’ufficio tecnico (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 162 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo sugli atti di spesa degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 173, l. n. 266/2005, accerta la conformità dell’azione amministrativa ai parametri di efficacia, efficienza ed economicità, senza trasformarsi in sindacato di stretta legalità. Nel conferimento degli incarichi di esperto del Sindaco, ai sensi dell’art. 14, comma 1, l.r. Sicilia n. 7/1992, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, l.r. n. 5/2021 preclude di affidare all’esperto attività di supporto agli uffici comunali in materie di particolare complessità per documentabili carenze di professionalità interne. L’incarico resta ammesso per le sole attività connesse alle materie di competenza sindacale. La reiterazione plurima del medesimo incarico, con formule stereotipate e identiche funzioni, è non conforme quando non sia corredata da una motivazione che attesti le attività svolte, i risultati conseguiti e i perduranti motivi del rinnovo.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune siciliano ha prorogato fino al 30.06.2025 l’incarico di esperto del Sindaco, già conferito nel luglio 2023, con compenso lordo di euro 6.000,00 comprensivo degli oneri. All’atto originario avevano fatto seguito tre proroghe.

La Sezione regionale di controllo, con deliberazione interlocutoria, ha rilevato che la proroga sembrava replicare l’incarico senza diversificazione delle esigenze. Ha quindi chiesto all’Ente la relazione prevista dall’art. 14, comma 4, l.r. n. 7/1992 e una relazione circostanziata su attività svolte, risultati e perduranti motivi del rinnovo. L’Ente ha riscontrato; la questione è giunta al Collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal presupposto normativo della proroga. L’atto di conferimento richiama l’art. 14, comma 1, l.r. n. 7/1992 nella formulazione introdotta dall’art. 9, comma 1, l.r. n. 5/2021. Quest’ultima, con la sentenza Corte cost. n. 70 del 2022, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui consente il rinnovo oltre il mandato del Sindaco conferente e con riguardo alle parole che ammettono il supporto agli uffici in materie di particolare complessità per carenze documentabili di professionalità.

Ne deriva che tutti i conferimenti di esperto del Sindaco devono rispettare la formulazione previgente, che permette incarichi a tempo determinato per l’espletamento di attività connesse con le materie di competenza sindacale. Il Sindaco può nominare esperti per attività collegate alle proprie materie, non per fornire supporto agli uffici comunali in caso di materie complesse.

Dalla relazione dell’esperto e da quella del Sindaco emerge invece un’attività rivolta soprattutto a supportare l’ufficio tecnico comunale: catalogazione dell’archivio edilizio, supporto in ambito catastale, studio di bandi, affiancamento al progettista per i lavori pubblici. Il Sindaco ha rappresentato che l’Ente è privo di personale dipendente titolare e che le attività non sono state completate per carenze di organico qualificato, con conseguenti rinnovi.

La Corte qualifica la proroga come non conforme alla disciplina dell’art. 14, comma 1, l.r. n. 7/1992. Neppure l’esigenza di sopperire all’assenza di personale vale a legittimare l’incarico, poiché la disposizione, dopo la declaratoria di incostituzionalità, non consente la nomina dell’esperto per supportare uffici carenti di specifiche professionalità.

La Sezione ribadisce, infine, la centralità del corredo motivazionale che deve sorreggere il ricorso all’esterno e conferma il rilievo della deliberazione interlocutoria: tra gli atti esaminati non emergono differenziazioni idonee a giustificare il sistematico rinnovo. La Corte accerta la non conformità dell’incarico alle linee applicative e agli indirizzi giurisprudenziali contabili, richiede all’Ente la puntuale osservanza della disciplina e lo invita ad adottare i provvedimenti di conformazione, con trasmissione della pronuncia agli organi comunali e pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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