Illegittima l’azione contabile se la citazione è successiva alla riforma del 2020 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 159 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, dopo la novella di cui all’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e la successiva norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, omette di versare l’imposta di soggiorno non riveste più la qualifica di agente contabile, ma quella di responsabile d’imposta ex art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Ne deriva che, quando l’atto di citazione della Procura contabile è stato notificato successivamente al 21 dicembre 2021, la giurisdizione appartiene al giudice tributario e non alla Corte dei conti, non potendo trovare applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis. La qualifica normativa di responsabile d’imposta sterilizza il dato del maneggio di denaro pubblico, collocando il rapporto tra gestore ed ente impositore su un piano esclusivamente tributario.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio aveva convenuto in giudizio la società che gestiva una struttura ricettiva di Roma, nonché i suoi amministratori ratione temporis, per l’omesso riversamento al Comune delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno nel periodo dal primo trimestre 2018 al quarto trimestre 2019, per un importo complessivo di euro 258.457,99. Secondo l’atto di citazione, notificato in data 27 aprile 2023, il gestore avrebbe mantenuto la veste di agente contabile, obbligato alla resa del conto per il maneggio di denaro pubblico.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, richiamando il nuovo quadro normativo che qualifica il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta, con efficacia retroattiva anche per i fatti antecedenti al 19 maggio 2020. La Procura territoriale ha impugnato la sentenza, sostenendo la perdurante giurisdizione contabile in ragione della natura di agente contabile del gestore e dell’esistenza del rapporto di servizio con l’ente impositore.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima Centrale d’Appello ha preliminarmente dichiarato la contumacia degli appellati non costituiti, per poi concentrarsi sulla questione pregiudiziale della giurisdizione. Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione normativa, ricordando che il d.lgs. n. 23/2011 ha attribuito ai comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno e che la giurisprudenza contabile e di legittimità aveva in passato qualificato il gestore come agente contabile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti in caso di mancato riversamento delle somme riscosse.

Il decisivo mutamento di paradigma è intervenuto con l’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, qualificando espressamente il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, secondo lo schema dell’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. La successiva norma di interpretazione autentica dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 ha esteso tale qualifica anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, evidenziando la voluntas legis di realizzare un mutamento complessivo del rapporto tra albergatore ed ente impositore.

La Corte ha osservato che le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 1527 del 2026, hanno chiarito che la novella del 2020 ha attribuito all’obbligo di versamento natura esclusivamente tributaria, facendo venir meno la qualifica di agente contabile del gestore. Il legislatore, qualificando l’albergatore come responsabile d’imposta, ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico, ponendo a carico del gestore una obbligazione solidale che prescinde dall’effettivo incasso dell’imposta dal cliente e che partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo del soggetto passivo.

Quanto al principio della perpetuatio iurisdictionis, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità per i giudizi incardinati prima del 21 dicembre 2021, il Collegio ne ha escluso l’applicabilità al caso di specie: l’atto di citazione introduttivo risale infatti all’anno 2023, ed è quindi successivo all’entrata in vigore sia dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020 sia dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021. Non essendo configurabile la conservazione della giurisdizione contabile, l’appello della Procura è stato rigettato, con conferma della sentenza di primo grado che aveva indicato il giudice tributario come munito di giurisdizione. Le spese sono state compensate, trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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