Esclusione dall’aliquota di avanzamento per procedimento disciplinare e detrazione di anzianità (TAR Lazio n. 6483 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione a un procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato costituisce, ai sensi dell’art. 1051, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010, causa preclusiva dell’inserimento nell’aliquota di avanzamento. L’esclusione è atto dovuto e legittimo ove la pendenza sussista alla data di riferimento per la formazione dell’aliquota, anche se il procedimento si conclude successivamente con l’irrogazione della sanzione. La sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego comporta la detrazione di anzianità, consistente nella perdita di un numero di posti nel ruolo ai sensi dell’art. 859 del D. Lgs. n. 66/2010: istituto distinto e non sovrapponibile alla posticipazione dell’aliquota di valutazione, che riguarda il passaggio al grado superiore. La nota amministrativa che chiarisce gli effetti della sanzione, limitandosi a richiamare provvedimenti divenuti inoppugnabili, ha natura meramente confermativa ed è pertanto inammissibile la domanda di annullamento proposta avverso di essa.
Il Fatto
Un ufficiale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, nominato Tenente con anzianità dal 1° settembre 2011, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, poi conclusosi con la sanzione della sospensione dall’impiego per un mese. Per effetto della pendenza del procedimento alla data del 31 ottobre 2016, l’Amministrazione lo escludeva dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di Capitano, formata per l’anno 2017. Con nota del 22 maggio 2017, il Ministero precisava che la sanzione avrebbe comportato la sola detrazione di un posto in ruolo, con mantenimento dell’anzianità di grado. La promozione a Capitano avveniva tuttavia con anzianità dal 1° settembre 2018, con conseguente slittamento di un intero anno rispetto alla decorrenza attesa e preclusione dalla frequenza del Corso di Stato Maggiore.
Il militare, dopo un’istanza di autotutela respinta con nota del 16 maggio 2022, proponeva ricorso per l’accertamento del diritto alla retrodatazione dell’anzianità al 1° settembre 2017 e per l’annullamento degli atti di esclusione. Con motivi aggiunti, impugnava altresì il decreto di promozione a Maggiore con anzianità dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2024, in via derivata dalla lamentata illegittimità della decorrenza nel grado di Capitano.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda annullatoria avverso la nota del 16 maggio 2022, qualificata come atto meramente confermativo del provvedimento del 14 marzo 2019, con il quale era stata attribuita la promozione a Capitano con anzianità dal 1° settembre 2018, ormai divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione.
Nel merito, il Collegio ha escluso la fondatezza della pretesa alla retrodatazione. Alla data del 31 ottobre 2016, rilevante per la formazione dell’aliquota di avanzamento, il ricorrente risultava sottoposto a procedimento disciplinare da cui poteva derivare una sanzione di stato: ricorreva pertanto una delle ipotesi preclusive di cui all’art. 1051, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010, rendendo l’esclusione dall’aliquota un atto dovuto. Poiché il procedimento si era concluso con l’irrogazione di una sanzione di stato, l’ufficiale non poteva beneficiare della retrodatazione dell’anzianità prevista per i casi di esito favorevole, dovendo sottostare alla promozione con l’anzianità derivante dalla prima valutazione utile successiva.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che nessuna contraddittorietà sussiste rispetto alla nota del 22 maggio 2017. La detrazione di anzianità di cui all’art. 859 del D. Lgs. n. 66/2010, consistente nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo, è istituto distinto dall’aliquota di valutazione: il primo attiene alla posizione nel ruolo, la seconda al passaggio al grado superiore. L’Amministrazione, pertanto, aveva correttamente precisato che il militare, pur retrocedendo di una posizione, avrebbe mantenuto l’anzianità assoluta nel grado di Tenente.
Alla luce di tali considerazioni, la pretesa alla retrodatazione della nomina a Capitano e, a fortiori, a quella di Maggiore è stata ritenuta infondata, con conseguente reiezione del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità e novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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