Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile (TAR Lombardia n. 1747 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti redatta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica unitamente al ricorso in formato nativo digitale non integra l’ipotesi della procura speciale apposta in calce al ricorso. Il requisito della specialità resta pertanto autonomo e la procura deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. La carenza di tali elementi determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione, perché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è concedibile l’errore scusabile quando la parte abbia scelto l’indirizzo interpretativo meno prudente tra quelli disponibili.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per diversi anni scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 5488/2024 del 4 dicembre 2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 12 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Preliminarmente esclude che la mancata presenza del difensore alla camera di consiglio imponga l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza secondo cui l’assenza delle parti comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, la procura è stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e la sua copia informatica è stata notificata in allegato alla PEC. Essa non indica il TAR presso cui incardinare la controversia, gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione, la parte resistente e la data del rilascio. L’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. esige una procura speciale recante l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità adita.
Il Collegio esclude che l’eccezione della procura apposta in calce possa estendersi in forza dell’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La congiunzione informatica non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né prova l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, per cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso.
Quanto alla sanabilità ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., la giurisprudenza è negativa: l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione. L’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. non è concedibile, poiché la parte ha scelto l’indirizzo meno prudente tra quelli esistenti.
Il ricorso, notificato il 9 ottobre 2025, è dunque inammissibile. Trattandosi di ricorso notificato dopo il 2 ottobre 2025, non è ammessa regolarizzazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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