Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore (TAR Abruzzo n. 413 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione. In tale evenienza, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi una declaratoria in conformità al principio dispositivo.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura autorizzata e accreditata per l’attività di diagnostica per immagini, impugnava la nota con cui la Regione aveva confermato, per il 2024, il tetto di spesa complessivo per la specialistica ambulatoriale già previsto per il 2023. Con successivi motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione alla delibera di Giunta regionale recante l’avvio del procedimento contrattuale per l’acquisto delle prestazioni, nella parte di interesse relativa all’area della specialistica ambulatoriale.
La Regione si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Respinta l’istanza cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Nelle more, la società depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione dell’avvenuta ammissione alla negoziazione per il semestre successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito della dichiarazione depositata dalla difesa di parte ricorrente, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente fino al momento della trattenuta in decisione della causa, il TAR ha evidenziato che il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, pertanto, impone la declaratoria di improcedibilità, in ossequio al principio dispositivo.
A sostegno di tale conclusione, la sentenza richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione del difensore comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere la controversia nel merito.
Tenuto conto dell’oggetto della causa e della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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