Esclusione dall’associazione annullabile se non è rispettata la procedura prevista dallo statuto (Trib. Milano 154/2026)
Tribunale di Milano, Prima Sezione civile, sentenza n. 154 dell’8 gennaio 2026 (R.G. 36674/2024) — Giudice Serena Nicotra
Il principio
La deliberazione di esclusione di un associato è annullabile quando non sia adottata secondo la procedura e il preavviso stabiliti dallo statuto. La diffusione sui social di un comunicato non equivale alla notificazione personale e integrale richiesta dall’art. 24 c.c.
Il fatto
Un socio fondatore impugnava la deliberazione con cui il Collegio dei Probiviri lo aveva escluso dall’associazione, lamentando mancata convocazione, violazione del preavviso statutario, carenza di motivazione e lesione del diritto di difesa.
La motivazione
Il termine semestrale di impugnazione decorre dalla notificazione della delibera. Un comunicato pubblicato sui social non soddisfa tale requisito, perché manca la trasmissione personale e integrale. Nel merito, l’associazione non aveva prodotto il verbale né dimostrato una convocazione rispettosa del preavviso. La violazione dello statuto rendeva annullabile la deliberazione ai sensi dell’art. 23 c.c. La reintegrazione non è stata ordinata perché una successiva delibera di esclusione, estranea al giudizio, aveva nuovamente inciso sul rapporto associativo.
Implicazioni pratiche
Le associazioni devono documentare convocazione, discussione, motivazione e comunicazione della sanzione. Una decisione sostanzialmente condivisa dai soci resta impugnabile se il procedimento statutario non viene rispettato.
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