Licenziamento e incapacita’: 240 giorni per impugnare (Corte cost. n. 111/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, che obbliga a impugnare il licenziamento entro sessanta giorni. Se quando arriva la lettera, o durante quei sessanta giorni, il lavoratore e’ incapace di intendere o di volere, quell’obbligo non opera e il licenziamento puo’ essere impugnato entro duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.
La norma. L’articolo 6 prevede due passaggi. Il primo: entro sessanta giorni dalla ricezione della lettera il lavoratore deve manifestare per iscritto la volonta’ di impugnare il licenziamento, anche solo con una comunicazione al datore di lavoro. Il secondo: entro i successivi centottanta giorni deve depositare il ricorso in tribunale, anche cautelare, oppure chiedere alla controparte la conciliazione o l’arbitrato. Se il primo termine scade invano, il lavoratore perde anche la possibilita’ di far accertare in giudizio l’illegittimita’ del recesso e di ottenere il risarcimento.
Il caso. Una lavoratrice era stata licenziata senza preavviso per assenza ingiustificata. Aveva ricevuto la lettera nel settembre 2015 e non aveva reagito. Si era fatta viva con la societa’ datrice di lavoro solo nel maggio 2016 e aveva impugnato il licenziamento in giudizio a dicembre. Sosteneva di essere stata colpita, dall’estate 2015 al maggio 2016, da una grave crisi depressiva con dissociazione dalla realta’, superata solo dopo un trattamento sanitario obbligatorio. Una consulenza tecnica d’ufficio aveva concluso che in quel periodo il disturbo le aveva impedito di formare una volonta’ cosciente. I giudici di merito avevano comunque dichiarato tardiva l’impugnazione, perche’ il termine di decadenza non si sospende e non si interrompe.
Il dubbio sollevato. Le sezioni unite civili della Corte di cassazione si sono rivolte alla Corte costituzionale. Il licenziamento e’ un atto recettizio: l’articolo 1335 del codice civile lo considera conosciuto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, indipendentemente dalle condizioni personali di chi lo riceve. L’articolo 428 del codice civile consente di annullare gli atti compiuti da chi e’ incapace, ma non copre il caso opposto, cioe’ quello di chi, proprio per l’incapacita’, non compie alcun atto. Restava dunque un vuoto: il lavoratore che non e’ in grado di capire cosa gli e’ stato comunicato perde il diritto di difendersi senza alcuna colpa.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda che il legislatore ha ampia liberta’ nello stabilire termini di decadenza e che sessanta giorni sono di regola adeguati, visto che basta una lettera senza formule particolari. Quella liberta’ incontra pero’ un limite: l’onere imposto non puo’ rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa. Nel caso dell’incapacita’ naturale accade proprio questo. Chi non comprende la portata dell’atto non puo’ attivarsi e, a differenza dell’interdetto o del beneficiario di amministrazione di sostegno, non dispone di un rappresentante che agisca per lui. Sessanta giorni possono non bastare perche’ la condizione regredisca o perche’ i servizi sociali e sanitari intervengano. Il risultato e’ la perdita definitiva della tutela. Per questo la norma e’ manifestamente irragionevole e viola gli articoli 3, 4, 24 e 35 della Costituzione.
La soluzione scelta. La Corte non ha accolto la soluzione proposta dalla Cassazione, cioe’ far partire i sessanta giorni dalla fine dell’incapacita’. Quel rinvio avrebbe reso il termine indefinito, sacrificando la certezza dei rapporti giuridici. Ha preferito togliere del tutto, in quella situazione, l’obbligo della prima impugnazione scritta, lasciando fermo lo sbarramento finale: duecentoquaranta giorni, somma dei sessanta piu’ i centottanta gia’ previsti dalla legge.
Cosa cambia in pratica. Il lavoratore che al momento della ricezione del licenziamento, o durante i sessanta giorni successivi, si trovi in condizione di incapacita’ di intendere o di volere non deve piu’ inviare l’impugnazione stragiudiziale. Puo’ rivolgersi direttamente al giudice entro duecentoquaranta giorni dalla ricezione della lettera. Il termine e’ fisso e si conta sempre dalla stessa data. Chi vuole avvalersi di questa possibilita’ dovra’ dimostrare in giudizio la propria condizione. Per tutti gli altri lavoratori la regola resta invariata: sessanta giorni per impugnare, centottanta per andare in causa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/111
Nota della Redazione
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