Termine breve per il ricorso in cassazione e comunicazione di cancelleria equipollente (Cass. civ. Sez. I n. 20178 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decisione sul reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata è soggetta alle regole del procedimento unitario di cui al d.lgs. n. 14/2019, applicandosi il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione integrale del provvedimento eseguita dalla cancelleria. La comunicazione integrale della sentenza impugnata effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC ha valore equipollente alla notificazione e determina il decorso del termine breve. La tempestività del ricorso è rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione di ammissibilità sottratta alla disponibilità delle parti, e deve essere dimostrata dal ricorrente, che è onerato di produrre la prova della notificazione o la relata di notificazione della sentenza impugnata, senza che la Corte debba attivarsi per supplire alla sua omissione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno respingeva il reclamo proposto dalla debitrice avverso la decisione del Tribunale che, accogliendo l’istanza della curatela, aveva dichiarato l’apertura della liquidazione controllata a suo carico. Il giudice di merito riteneva che la debitrice non avesse documentato alcun atto di impulso procedurale per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, nominato un gestore solo dopo la domanda. Avverso tale sentenza la debitrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 268 del d.lgs. n. 14/2019 e l’insussistenza dello stato di insolvenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando preliminarmente la questione della tempestività dell’impugnazione. Ha richiamato il principio, a cui ha inteso dare continuità, secondo cui il ricorrente è tenuto, a pena di improcedibilità, a produrre copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione o la comunicazione equipollente, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione.

La Corte ha evidenziato che alla liquidazione controllata si applicano le regole del procedimento unitario, al pari della liquidazione giudiziale, in virtù del rinvio di cui all’art. 270, comma 5, del d.lgs. n. 14/2019. Tra queste disposizioni rileva l’art. 51, comma 13, del d.lgs. n. 14/2019, che fissa in trenta giorni il termine per il ricorso per cassazione, decorrente dalla notificazione eseguita dalla cancelleria per via telematica, con conseguente esclusione della sospensione feriale.

Dall’attestazione della cancelleria, acquisita al fascicolo telematico, risultava che la sentenza impugnata era stata comunicata integralmente a mezzo PEC nella stessa data di pubblicazione. La Corte ha precisato che la comunicazione integrale da parte della cancelleria è equiparata alla notificazione ai fini del decorso del termine breve, richiamando i precedenti in materia. Di conseguenza, avendo il ricorso notificato oltre il termine, esso è tardivo.

Infine, la Corte ha affermato che la verifica della tempestività del ricorso è un potere-dovere del giudice di legittimità, rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione di ammissibilità sottratta alla disponibilità delle parti. Tale accertamento non richiede la stimolazione del contraddittorio, potendo essere fondato anche sulla comunicazione integrale della cancelleria presente nel fascicolo d’ufficio, senza che la parte ricorrente possa dolersi di una lesione del diritto di difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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