Lieve entità degli stupefacenti esclusa da modalità della condotta e quantitativi (Cass. pen. Sez. 6 n. 13555 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è riconoscibile solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. La diversità tabellare delle sostanze stupefacenti detenute nel medesimo contesto non è di per sé ostativa al riconoscimento della lieve entità, che esige una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, compatibile con un’attività di spaccio non occasionale solo se di ridotta portata. Ai fini della recidiva specifica ex art. 101 cod. pen., sono “reati della stessa indole” anche quelli previsti da testi normativi diversi che presentino caratteri fondamentali comuni, accertabili attraverso il bene giuridico violato o il movente delittuoso, come nel caso di spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio dettati da omologhi motivi di indebito lucro. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

Il Fatto

I due ricorrenti erano stati condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Firenze. Avverso tale pronuncia proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo plurimi motivi incentrati sulla responsabilità, sul ruolo rivestito e sul mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità.

La Corte d’appello aveva escluso la riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando il dato ponderale, l’eterogeneità delle sostanze e il rinvenimento di denaro contante. Uno dei ricorrenti contestava altresì l’aumento di pena per la recidiva reiterata e specifica, eccependo l’insussistenza del requisito della stessa indole rispetto ai precedenti per ricettazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità, in quanto costituiti da censure di merito, reiterative di doglianze già dedotte in appello e privi di specificità. Ha ritenuto, in ogni caso, che la sentenza impugnata avesse adeguatamente argomentato la penale responsabilità, ponendo l’accento sulla disponibilità dell’immobile, sul potere di decidere chi potesse accedervi e sulle dichiarazioni dei testimoni in merito al ruolo indifferenziato degli occupanti nell’attività di cessione.

Con riferimento al motivo concernente la mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite “Murolo”, secondo cui la lieve entità non è ancorata al solo quantitativo o alla protrazione dell’attività, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento. Ha rilevato che la Corte territoriale, pur essendo incorsa nell’errore di valorizzare la diversa qualità delle sostanze, aveva individuato plurimi elementi ostativi, complessivamente valutati, idonei a fondare logicamente il giudizio di esclusione: le modalità della condotta, il cospicuo quantitativo rinvenuto e la somma di denaro, sintomatici di una significativa attività di spaccio e di un volume di affari non irrisorio.

In ordine alla recidiva, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che la Corte territoriale aveva confermato la recidiva specifica reiterata in considerazione delle condanne per ricettazione e falso materiale, reati da considerare della stessa indole di quelli ascritti, in quanto caratterizzati da omologhi motivi di indebito lucro. Il motivo si limitava a un dato terminologico, trascurando la sostanza della motivazione.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, essendo legittimamente motivato con l’assenza di elementi favorevoli, in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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