Esclusione per modifica del costo manodopera va annullata se l’offerta resta invariata (TAR Marche n. 175 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In una procedura ad alta intensità di manodopera, l’operatore economico che in sede di giustificazioni quantifichi un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante e indicato nel modello di offerta non modifica l’offerta economica, purché l’importo complessivo offerto resti invariato e lo scostamento sia giustificato. La stazione appaltante non può disporre l’esclusione fondandola sulla sola difformità del dato formale, ove l’offerta complessiva sia coerente con il ribasso dichiarato e la giustificazione dello scostamento non sia contestata. Il mero errore formale nella compilazione del modello, indotto dalla contraddittorietà della lex specialis, non integra gli estremi della modifica dell’offerta né lede la par condicio.

Il Fatto

Una cooperativa sociale partecipa a una procedura aperta accelerata indetta per l’affidamento del servizio educativo, ausiliario e di supporto presso un asilo nido comunale, di valore superiore a euro 422.000, oltre IVA. Le attività di selezione del contraente sono svolte dalla stazione unica appaltante provinciale. La ricorrente si colloca prima nella graduatoria provvisoria e a suo favore viene disposta la proposta di aggiudicazione.

Avviata la verifica di congruità, l’operatore indica un costo della manodopera inferiore a quello stimato dal R.U.P. e prestampato nel modello di offerta, giustificando la differenza con la mancata applicazione dell’indennità di turno. La S.U.A., sentito il R.U.P., dispone l’esclusione per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente impugna l’esclusione e gli atti presupposti; il Tribunale accoglie la domanda cautelare con ordinanza n. 270 del 2025 e, con motivi aggiunti, estende l’impugnazione alla relazione del R.U.P. e ai verbali di gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i motivi, per connessione delle questioni. Il punto 3.5 del Disciplinare prevede che l’importo contrattuale sia determinato applicando il ribasso all’importo comprensivo del costo della manodopera; il Modello 2, richiamato dal punto 17, indica invece un importo soggetto a ribasso al netto della manodopera, con l’importo stimato dalla stazione appaltante prestampato e non compilabile. Da qui una contraddittorietà degli atti di gara.

Tale contraddittorietà ha indotto la ricorrente a mantenere ferma la quantificazione indicata nel modello, dichiarazione resa a pena di esclusione. L’offerta complessiva corrisponde però esattamente al ribasso dichiarato applicato alla base d’asta, ed è la stessa amministrazione a riconoscere che l’entità complessiva dell’offerta economica è rimasta inalterata.

Era immediatamente evidente, anche a un esame sommario, che l’importo offerto superava la stima della manodopera: poiché non è razionalmente ammissibile un’offerta in deficit, l’equivoco è stato creato dalla stessa stazione appaltante, che ha inserito nel modello l’importo da essa stimato ma non vincolante per l’operatore.

Rileva, dunque, non il dato formale del costo indicato nel modulo, ma che l’offerta complessiva sia conforme al ribasso dichiarato e che lo scostamento dalla stima sia giustificato. Su entrambi i profili la stazione appaltante non ha mosso contestazioni. Non è dirimente il richiamo alla faq del 19 giugno 2025, poiché anche a voler considerare evitabile l’errore, esso è rimasto meramente formale, senza modifica dell’offerta né lesione della par condicio.

Il ricorso introduttivo è accolto e l’atto di esclusione annullato; i motivi aggiunti sono accolti per illegittimità derivata, con annullamento degli atti gravati. Le azioni di accertamento non sono accolte, attenendo a poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese sono liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *