Ottemperanza per carta docente del supplente: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2354 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente a tempo determinato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’inadempimento dell’Amministrazione, protrattosi oltre il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, legittima la nomina di un commissario ad acta, che subentra solo su istanza del creditore, decorso il termine assegnato per l’adempimento. La condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, per l’esiguità degli importi, la somma dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza la declaratoria del proprio diritto a fruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza aveva condannato il Ministero a provvedere. Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato il proprio inadempimento rispetto alla sentenza del Tribunale di Monza. La pronuncia, passata in giudicato e notificata al Ministero in data 11 aprile 2025, costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza, risultando soddisfatte le condizioni di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il TAR ha pertanto condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta nell’identità del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario, investito su istanza del creditore, dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari.
Il Collegio ha escluso la debenza di un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha altresì respinto la richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., osservando che l’esiguità degli importi avrebbe reso tale condanna manifestamente iniqua, dovendo avere consistenza meramente simbolica. Le spese di lite hanno seguito la soccombenza, con liquidazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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