Carta docente non erogata: il TAR condanna l’Amministrazione all’ottemperanza del giudicato (TAR Lombardia n. 1038 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta docente per l’anno scolastico di riferimento è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’Amministrazione intimata che non contesti l’inadempimento e si limiti a depositare il decreto di pagamento delle sole spese di lite non dà prova dell’avvenuta esecuzione dell’obbligo portato dal titolo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il ricorso in ottemperanza è fondato e va accolto, con condanna a completa esecuzione entro il termine assegnato. Per il caso di perdurante inerzia va nominato un Commissario ad Acta, la cui nomina è doverosa quale strumento di attuazione sostitutiva del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il suo diritto a percepire la carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, nell’importo di euro 500,00, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza è stata pubblicata il 09.04.2025 e notificata in pari data.
Non essendo stata proposta impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro in data 04.08.2025. È decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta. L’Amministrazione si è costituita e ha depositato il decreto di pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta la questione dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria e, insieme, un obbligo di fare gravante sull’Amministrazione scolastica.
Il ricorso è dichiarato fondato. La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato dal ricorrente, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Il Tribunale rileva che il deposito del decreto di pagamento delle spese di lite non equivale a esecuzione della sentenza: l’obbligo accertato concerne l’attribuzione della carta docente, non il rimborso delle spese del giudizio di cognizione. Su questa base l’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione al titolo, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio disciplina poi la fase successiva all’eventuale inerzia: decorso infruttuosamente il termine, provvederà, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente, un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Al Commissario è affidato il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture competenti, anche di altre amministrazioni.
Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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