Danno erariale da monetizzazione del Bonus Cultura 18app e dolo dell’esercente (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 87 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercente accreditato alla piattaforma “18app” instaura con l’Amministrazione erogante un vero e proprio rapporto di servizio, che radica la giurisdizione della Corte dei conti, essendo il soggetto privato investito del compito di porre in essere un’attività dell’Amministrazione in sua vece, anche con l’uso di risorse pubbliche. L’adesione all’iniziativa del Bonus Cultura attribuisce all’esercente una posizione strumentale alla corretta fruizione del contributo e alla realizzazione dell’interesse pubblico di promozione della cultura tra i giovani. La natura meramente fittizia dell’attività commerciale, priva di locali, merci e certificazione fiscale dei corrispettivi, che cede libri a centinaia di beneficiari residenti in tutta la Penisola, integra l’antigiuridicità della condotta per violazione dei precetti di legge che disciplinano l’utilizzo dei bonus. L’uso distorsivo e fraudolento di istituti normativi finalizzati all’erogazione di risorse pubbliche, unitamente alla reiterazione nel tempo della condotta, integra l’elemento soggettivo del dolo. La quantificazione del danno erariale, pari alle somme ottenute a titolo di rimborso dei voucher validati, fatturati e liquidati, è analiticamente accertata e documentata, dovendosi escludere che la prova della natura fraudolenta di sole tre transazioni imponga una limitazione del quantum debeatur in assenza di prove contrarie.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio la titolare di una ditta individuale, esercente accreditata sul sito 18app, per sentirla condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno erariale derivante dall’abuso nell’utilizzo delle risorse pubbliche destinate al c.d. Bonus Cultura 18app 2023. Il procedimento traeva origine dalla segnalazione di un giovane beneficiario che denunciava la perdita del proprio voucher dopo averlo ceduto a terzi contattati tramite social networks.
Le indagini della Guardia di Finanza accertavano che presso la sede dichiarata della ditta non vi era alcun locale commerciale, ma una civile abitazione, e che l’impresa, priva di registratore telematico e di acquisti di merce, aveva ceduto libri a 747 titolari del bonus per un importo complessivo superiore a 288.000 euro. La Consap S.p.a., società che gestisce la liquidazione delle fatture degli esercenti iscritti all’iniziativa, comunicava che l’esercente aveva validato 748 voucher, di cui 720 fatturati e liquidati per complessivi 278.177,90 euro. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la totale estraneità ai fatti, sostenendo di essere vittima di un furto di identità e di un raggiro perpetrato dall’ex compagno, al quale aveva consegnato copia dei propri documenti in un contesto di fiducia sentimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato il rapporto tra l’esercente accreditato al circuito 18app e l’Amministrazione erogante come un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile. L’esercente che aderisce all’iniziativa ricopre una posizione strumentale alla corretta fruizione del contributo e, quindi, alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito dal legislatore, essendo investito del compito di porre in essere un’attività dell’Amministrazione in sua vece, anche con l’uso di risorse pubbliche.
La Corte ha ritenuto l’addebito di responsabilità fondato e adeguatamente supportato da idonei elementi probatori. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato in modo incontrovertibile la natura fittizia dell’attività imprenditoriale: nella sede dichiarata non vi era alcun locale commerciale, la ditta non risultava iscritta al Registro Nazionale delle Imprese, era priva di registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi e la sua unica attività accertata era quella relativa agli invii dei documenti per le richieste di rimborso dei bonus cultura ritirati. A fronte di nessun acquisto di merce riscontrato e di nessun incasso fiscalmente certificato, la ditta aveva ceduto libri a centinaia di titolari del bonus residenti in tutta la Penisola, con plurime irregolarità nel registro vendite.
Quanto alla ricostruzione difensiva, basata sull’asserita estraneità della convenuta ai fatti per il furto di identità perpetrato dall’ex compagno, la Sezione ha osservato che il quadro prospettato non era supportato da alcun elemento probatorio, neanche indiziario. Nessuna denuncia risulta mai presentata dalla convenuta nei confronti del soggetto che avrebbe agito indebitamente per suo conto, né alcuna azione risulta avviata a sua tutela per interrompere il preteso furto di identità, neanche dopo la visita della Guardia di Finanza. La Corte ha altresì rilevato che l’evoluzione temporale degli avvenimenti ultimi della vita della convenuta appariva stridente con il quadro ricostruttivo patologico prospettato dalla difesa.
Il Collegio ha quindi accertato l’antigiuridicità della condotta, consistente nell’avere consentito l’utilizzo dei bonus al di fuori dei casi che il Legislatore ha specificamente previsto, e il nesso causale tra la condotta e il danno erariale, conseguente alle somme erogate che non hanno raggiunto lo scopo voluto dal Legislatore. Quanto all’elemento soggettivo, la condotta, consapevolmente e volontariamente orientata ad un’azione contra legem finalizzata all’incameramento fraudolento delle risorse pubbliche, si connota per il dolo.
In ordine alla quantificazione del danno, contestata dalla difesa come meramente presuntiva, la Corte ha rilevato che il dato è stato accertato dalla società Consap S.p.a., che ha reso noto che l’esercente ha validato 748 voucher, di cui 720 validati, fatturati e liquidati per complessivi 278.177,90 euro. In presenza di elementi precisi e concordanti che depongono per l’attività di impresa meramente fittizia finalizzata al meccanismo fraudolento di monetizzazione dei bonus, e in assenza di prove contrarie, la domanda attorea è stata accolta integralmente, con condanna della convenuta al pagamento della somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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