Esecutività provvisoria della sentenza di ripristino del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18041 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigente sistema processuale, prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di propria autorità, poiché la sentenza esplica un’efficacia di accertamento anche al di fuori del processo. La stabilità della sentenza impugnata, ancorché provvisoria, costituisce proprietà naturale dell’atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e l’esigenza della sua immediata attuazione, sia pure temporanea, nell’attesa del giudicato. La sentenza di accertamento dell’invalidità del trasferimento d’azienda, che comporta l’inopponibilità degli effetti dell’art. 2112 cod. civ. e la condanna al ripristino del rapporto di lavoro, è provvisoriamente esecutiva e non richiede il passaggio in giudicato. Ne consegue che il rifiuto ingiustificato del lavoratore di riprendere il lavoro, nonostante gli inviti del datore in ottemperanza a tale sentenza, integra giusta causa di licenziamento.
Il Fatto
Una società, a seguito di una scissione parziale, aveva trasferito taluni lavoratori a una società di nuova costituzione. Il Tribunale di Trieste, con due sentenze del 2014, aveva accertato l’inesistenza di un autonomo ramo d’azienda e l’inapplicabilità dell’art. 2112 cod. civ., condannando la datrice originaria al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate. In ottemperanza a tali pronunce, provvisoriamente esecutive ancorché impugnate, la società aveva invitato i lavoratori a riprendere servizio; essi si erano rifiutati. La società li aveva quindi licenziati il 2 febbraio 2015.
La Corte d’appello di Trieste, in sede di reclamo a rito Fornero, aveva confermato la legittimità dei licenziamenti. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inefficacia immediata delle sentenze di accertamento, in quanto non esecutive prima del giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi per connessione. Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 282, 336 e 337 cod. proc. civ. e dell’art. 1183 cod. civ., sostenendo che una sentenza di accertamento e costitutiva non potesse alterare l’equilibrio sinallagmatico prima del giudicato. Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla fissazione del termine di esigibilità della prestazione.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui ogni pronuncia giurisdizionale è dotata di autorità già prima del giudicato, poiché esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo (vengono citate le pronunce Cass. n. 16694 del 2018, Cass. n. 17785 del 2019 e Cass. n. 8952 del 2020). La stabilità della sentenza, ancorché provvisoria, è proprietà naturale dell’atto giurisdizionale e impone la sua immediata attuazione, sia pure temporanea, nell’attesa del giudicato.
Il collegio ha poi distinto i casi in cui la statuizione condannatoria è legata da un nesso sinallagmatico o di corrispettività all’effetto costitutivo, dove è necessaria l’anticipazione in via provvisoria solo se compatibile con la parità tra i contendenti, dai casi in cui la condanna sia meramente dipendente dall’effetto costitutivo. In quest’ultima ipotesi l’esecuzione provvisoria è consentita (viene richiamata Cass. n. 27416 del 2021).
Nel caso concreto, le sentenze del Tribunale di Trieste non erano costitutive ma di accertamento dell’invalidità del trasferimento, comportanti l’inopponibilità dell’art. 2112 cod. civ. e la condanna al ripristino. Esse erano dunque provvisoriamente esecutive. La Corte ha inoltre ribadito l’indirizzo sull’obbligo di ripristino e di pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora del datore, senza detrazione di quanto percepito dal rapporto proseguito con il cessionario (vengono citate Cass. n. 17784 del 2019, Cass. n. 21158 del 2019 e Cass. n. 30087 del 2023).
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei lavoratori alle spese del giudizio e raddoppio del contributo unificato ove spettante.
Nota della Redazione
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