Revocazione per errore di fatto: sindacabili solo i fatti, non le valutazioni (Cass. civ. Sez. I n. 22036 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore di fatto presuppone che la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare. Resta estranea all’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione delle risultanze processuali. La domanda di revocazione per errore di fatto deve inoltre contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo prescritta dall’art. 398, comma 2, cod. proc. civ., anche l’esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e nella qualità di erede e di amministratore di una società, aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la dichiarazione di nullità o invalidità di operazioni in derivati e il risarcimento dei danni, quantificati in oltre quarantacinque milioni di euro. La banca si era costituita chiedendo il rigetto delle domande e formulando domanda riconvenzionale per l’accertamento della posizione debitoria e la condanna al pagamento del saldo.
Il Tribunale di Bologna aveva respinto la domanda attorea e accolto quella riconvenzionale, liquidando una condanna di oltre ventitré milioni di euro. La Corte d’appello di Bologna aveva poi ridotto la somma a poco più di ventuno milioni. Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato dichiarato inammissibile con la pronuncia n. 32751 del 2022. Contro quest’ultima il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo un errore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della configurabilità dell’errore revocatorio in relazione alle proprie pronunce. Richiamando un orientamento nomofilattico consolidato, ne individua il presupposto nell’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare. La decisione fondata su una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali non integra, invece, l’errore di fatto.
Il Collegio ribadisce poi il requisito di contenuto della domanda. L’atto deve indicare il motivo della revocazione e deve esporre i fatti di causa, così da rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata.
Nel caso concreto manca una chiara esposizione dei fatti di causa e una specifica indicazione dell’errore di fatto. Il ricorrente non ha articolato censure formali, limitandosi a richiamare la complessità dei fatti e l’enorme mole documentale dei gradi di merito. Attraverso la riproduzione di stralci della consulenza tecnica e degli atti di causa, il ricorso mira in realtà a contestare la valutazione degli atti già compiuta dalla Corte, sollecitandone una diversa considerazione in sede di legittimità.
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 18.000,00 euro per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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