Doppia conforme e inammissibilità del ricorso per vizio motivazionale (Cass. civ. Sez. V n. 18040 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto lo schermo della violazione di legge, sia in realtà diretto a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto, non integrando l’omesso esame di singoli elementi istruttori il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione. La doglianza che cumuli in rubrica profili tra loro incompatibili, come l’omessa pronuncia e la motivazione apparente, è parimenti inammissibile, poiché un giudice che non si sia pronunciato non può aver speso alcuna motivazione. L’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ha trasferito il contenuto dei commi quarto e quinto nel terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., che ripropone la preclusione della doppia conforme, non superabile quando le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi non siano state diverse.

Il Fatto

Un imprenditore individuale, titolare di una struttura alberghiera, riceveva un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativi all’anno d’imposta 2006. Il controllo parziale evidenziava ricavi dichiarati inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore; i maggiori ricavi accertati ammontavano a euro 170.309,00.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo giustificato lo scostamento. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente replicava con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., deducendo sia l’omessa pronuncia sia la motivazione apparente sulla non attendibilità dello studio di settore. La Corte lo dichiara inammissibile: i profili cumulati in rubrica sono tra loro incompatibili, perché un giudice che non si fosse pronunciato non avrebbe potuto esprimere alcuna motivazione, neppure apparente.

Nel merito della censura, il Collegio rileva che la Commissione Tributaria Regionale ha effettivamente deciso la questione, richiamando l’art. 62-bis d.l. n. 331/1993 quale fondamento delle riprese. L’argomentazione non è meramente apparente: non si risolve in una adesione acritica alla decisione di primo grado, ma espone una chiara ratio decidendi, non specificamente censurata. La Commissione accerta inoltre la notevole incidenza dei costi per personale dipendente e ammortamenti, correlata alla limitata capacità ricettiva e all’ubicazione, che non giustificherebbe il prezzo medio giornaliero accertato con gli studi di settore.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 62-bis d.l. n. 331/1993 e 2697 cod. civ., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare il grave scostamento e la gestione antieconomica. La Corte lo ritiene inammissibile per più ragioni. Anzitutto il motivo, sotto lo schermo della violazione di legge, mira a un nuovo apprezzamento del fatto: secondo la consolidata interpretazione delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.

In secondo luogo, la doglianza sostanzialmente motivazionale incorre nella preclusione della doppia conforme, per il doppio rigetto della prospettazione dell’Agenzia in entrambi i gradi. La Corte osserva che l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., prevista dalla delega di cui alla legge n. 206/2021 e attuata dal d.lgs. n. 149/2022, ha collocato il contenuto dei commi quarto e quinto nel terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., riproponendo l’inammissibilità del ricorso per il motivo di cui al n. 5. La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni conformi fossero diverse.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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