L’inammissibilità dell’oblazione non determina l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale (Cass. pen. Sez. I n. 9974 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della domanda di oblazione proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna non ne determina automaticamente l’inammissibilità. Le due istanze sono processualmente autonome. L’eventuale respingimento dell’istanza di oblazione comporta la prosecuzione del giudizio secondo la sequenza procedimentale disciplinata dal combinato disposto degli artt. 461, comma 5, e 464, comma 1, cod. proc. pen.. In tale evenienza, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato, equiparando la situazione alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta.
Il Fatto
Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna proposta dall’indagato in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. L’opposizione conteneva una richiesta di oblazione, ritenuta non ammissibile dal giudice in ragione della natura della pena edittale prevista per il reato contestato, ossia la sola pena detentiva dell’arresto da sei mesi a due anni.
Il Giudice per le indagini preliminari fondava la declaratoria di inammissibilità sull’assunto che la fattispecie contestata non consentisse l’oblazione, né ai sensi dell’art. 162 cod. pen. né ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza difensiva che deduceva la violazione dell’art. 461, commi 2 e 4, cod. proc. pen. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’opposizione e l’eventuale domanda di oblazione presentata contestualmente restano autonome sul piano processuale.
Il mancato accoglimento dell’istanza di oblazione non può pertanto determinare, di per sé, l’inammissibilità dell’opposizione. In una tale evenienza, la legge processuale impone al giudice di dare corso a una diversa sequenza procedimentale, che culmina nell’emissione del decreto di giudizio immediato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 461, comma 5, e 464, comma 1, cod. proc. pen.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il principio di diritto già affermato da Sez. 3, n. 3027 del 2009, secondo cui il rigetto della domanda di oblazione non determina automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione. Ha inoltre valorizzato il principio, espresso da Sez. 1, n. 15547 del 2020, per cui la proposizione di una richiesta non contemplata dalla legge processuale impone comunque l’emissione del decreto di giudizio immediato.
Tale orientamento risulta consolidato anche in precedenti risalenti, come Sez. 4, n. 10127 del 2002, che equipara la richiesta non contemplata dal codice di rito alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per l’ulteriore corso del procedimento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 162 c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni
- Art. 162-bis c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
- Art. 461 c.p.p. – Opposizione