Rideterminazione della pena in executivis e indennizzo per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 3331 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’indennizzo è dovuto se la pena definitivamente inflitta superi quella sofferta in fase cautelare, ovvero quando la detenzione derivi dalla illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell’ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato. Non è configurabile il diritto all’indennizzo, invece, quando la rideterminazione della pena in misura inferiore a quella sofferta sia avvenuta in fase esecutiva e non sia originata da una violazione di legge, ma dipenda dall’attività prettamente discrezionale di apprezzamento valutativo del giudice, quale l’estensione, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., degli effetti favorevoli di una sentenza pronunciata nei confronti di coimputati. È valida la procura speciale rilasciata al difensore su foglio separato ma materialmente congiunto all’istanza, in quanto equiparabile alla procura redatta a margine o in calce all’atto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione presentata da un soggetto che aveva subito una custodia cautelare di un anno, sette mesi e ventotto giorni. L’istanza era fondata sulla circostanza che l’ordine di esecuzione, relativo a una condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione, si era successivamente rivelato non più attuale: la pena era stata ridotta ad anni due, mesi sette e giorni dieci in sede esecutiva. Tale riduzione era derivata dall’estensione al condannato, rimasto estraneo al giudizio di impugnazione, degli effetti favorevoli della sentenza che aveva escluso l’aggravante delle più persone riunite per altri coimputati. Avverso l’ordinanza di rigetto, il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione delle norme in materia di procura speciale, la mancata acquisizione d’ufficio degli atti e l’illegittimità dell’ordine di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, riguardante la fondatezza della domanda di riparazione, in quanto capace di giustificare il rigetto dell’intero ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa genericità della procura speciale, la Corte ha richiamato il principio per cui è valida la procura rilasciata su foglio separato ma congiunto all’istanza (Sez. 4, n. 40483 del 27/09/2023, Rv. 285135).
Nel merito, la Corte ha operato una ricognizione della casistica in materia di indennizzo per detenzione derivante da ordine di esecuzione illegittimo, originario o sopravvenuto. Ha ricordato i precedenti casi in cui il diritto alla riparazione è stato riconosciuto: pena estinta per decorso del tempo ai sensi dell’art. 172 cod. pen.; pena già estinta per indulto; detenzione eccedente per mancato aggiornamento dell’ordine alla liberazione anticipata; tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione; ordine revocato per restituzione in termini; applicazione dell’isolamento diurno per erronea predisposizione dell’ordine; sentenza di non doversi procedere per ne bis in idem a seguito di rescissione del giudicato (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689).
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui il diritto alla riparazione è configurabile anche quando la detenzione derivi dalla illegittimità dell’ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da comportamento doloso o colposo del condannato (Sez. 4, n. 1718 del 14/01/2021, Rv. 281151). Ha tuttavia precisato che l’indennizzo non spetta quando la rideterminazione della pena, in misura inferiore a quella sofferta, non sia originata da una violazione di legge ma dipenda dall’attività discrezionale del giudice.
Nel caso di specie, la riduzione della pena era avvenuta per effetto dell’accoglimento, da parte del giudice dell’esecuzione, di una richiesta di estensione dei benefici effetti di una sentenza pronunciata nei confronti di altri coimputati. Tale attività, ha concluso la Corte, costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice dell’esecuzione e non integra una fattispecie di detenzione indennizzabile. La Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi, rilevando che la pena residua non derivava da un errore nell’ordine di esecuzione ma da una valutazione discrezionale del giudice. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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