L’esecuzione del giudicato amministrativo prevale sull’interesse cautelare alla continuità del servizio scolastico (TAR Puglia n. 339 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo adottato in esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può essere autonomamente sospeso in sede cautelare quando l’amministrazione, nell’adempierVi, abbia esercitato la propria discrezionalità in conformità al dictum giurisdizionale. L’eventuale residua efficacia di atti amministrativi pregressi non può essere preservata attraverso la tutela cautelare proposta avverso il provvedimento esecutivo. L’interesse del privato alla continuità del servizio educativo sino alla conclusione dell’anno scolastico è recessivo rispetto all’obbligo di dare esecuzione al giudicato amministrativo. La domanda cautelare deve essere respinta allorché l’impugnativa investa un atto che non presenta profili di lesività autonoma ma si limita a dare attuazione a una statuizione giurisdizionale definitiva.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, gestrice di un asilo nido e di una sezione primavera annessa, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia due determine dirigenziali del Comune di Valenzano, entrambe del 12 giugno 2026, recanti la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e al funzionamento delle predette strutture. Il provvedimento impugnato è stato adottato in conseguenza della sentenza della Sezione n. 630 del 26 maggio 2026, che aveva respinto il ricorso avverso il precedente provvedimento di revoca, senza nulla disporre in ordine all’eventuale residua efficacia di atti amministrativi pregressi.

La società ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di revoca limitatamente alla parte in cui essi disponevano l’effetto immediato dalla notificazione, anziché dalla conclusione dell’anno scolastico prevista per il 31 luglio 2026. Si è costituito il Comune resistente, eccependo la natura meramente esecutiva degli atti impugnati rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza n. 630 del 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha impugnato provvedimenti esecutivi adottati dal Comune in conseguenza della sentenza della Sezione n. 630 del 26 maggio 2026. Ha quindi riservato ogni questione in merito all’ammissibilità dell’impugnativa di un mero atto esecutivo, senza pronunciarsi sul punto in quanto assorbita dalla reiezione della domanda cautelare.

La motivazione si fonda sul principio per cui alla sentenza passata in giudicato debba darsi esecuzione secondo la discrezionalità e le circostanze del caso, come meglio apprezzate dall’amministrazione. Ne consegue che il provvedimento impugnato, essendo stato adottato in attuazione di una statuizione giurisdizionale definitiva, non presenta i caratteri della lesività autonoma che possano fondare una tutela cautelare incidentale.

Il collegio ha quindi ritenuto che la domanda cautelare vada respinta, in quanto l’interesse della società ricorrente alla prosecuzione dell’attività sino al termine dell’anno scolastico non può prevalere sull’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al dictum del giudice amministrativo. La circostanza che la sentenza n. 630 del 2026 nulla avesse disposto circa la residua efficacia di atti pregressi non attribuisce al privato alcun diritto alla conservazione degli effetti prodotti dai provvedimenti revocati.

Il Tribunale ha, infine, disposto la compensazione delle spese limitatamente alla fase cautelare, considerate le peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti, concernenti la gestione di servizi educativi per l’infanzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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