TAR Puglia accoglie la cautelare, la SCIA in sanatoria è perfezionata per silentium e il Comune deve fare una nuova istruttoria (TAR Puglia n. 338 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione comunale oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA in sanatoria, ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, è inefficace ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 e dell’art. 36-bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, ferma restando la necessità di un approfondimento in sede di merito. La natura giuridica della strada privata ad uso pubblico, interessata dall’intervento, richiede una più articolata istruttoria da parte del Comune, che deve condurre un riesame della domanda di sanatoria, re adhuc integra, nelle more della decisione di merito.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza di demolizione del 17.2.2025, con cui il Comune aveva ingiunto di rimuovere un varco di accesso realizzato sul muro di confine tra la via pubblica e l’area privata adibita a parcheggio, irrogando la sanzione pecuniaria ed evidenziando l’effetto acquisitivo delle opere al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Con successivi motivi aggiunti, veniva impugnato il diniego sulla SCIA in sanatoria presentata il 19.12.2025, fondato sulla mancata trasmissione del nulla osta dei proprietari della strada privata ad uso pubblico. Il provvedimento di diniego era stato notificato il 10.04.2026, oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che la documentazione versata in atti richieda un maggiore approfondimento da parte dei pubblici uffici competenti, oltre al completamento delle attività istruttorie in itinere. In particolare, ha rilevato che una delle censure riguarda la tardività del diniego, intervenuto a distanza di oltre quattro mesi dalla presentazione della SCIA in sanatoria.
Sul punto, il Collegio ha evidenziato come tale ritardo renda il provvedimento gravato inefficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 e 36-bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, che ricalcano il meccanismo del silenzio-assenso, salvi gli ulteriori approfondimenti in sede di udienza di merito.
Il TAR ha precisato, ad ogni modo, che il Comune debba condurre una più articolata istruttoria sulla natura giuridica della strada in questione. L’accertamento della natura privata ad uso pubblico del sedime stradale è, infatti, presupposto indispensabile per la corretta valutazione della domanda di sanatoria e per la verifica della sussistenza del necessario nulla osta dei proprietari.
Ritenuto, pertanto, che, re adhuc integra, i provvedimenti impugnati debbano essere sospesi nelle more della decisione del merito, anche al fine del riesame da parte dell’amministrazione locale, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese della fase cautelare per la natura e peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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