Obbligo di bonifica e garanzie partecipative nel procedimento ambientale (Cons. Stato n. 5506 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato all’individuazione dei responsabili della contaminazione ambientale e all’imposizione delle misure di messa in sicurezza e bonifica ex art. 244, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento determina un vizio che non può essere sanato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando la documentazione tecnica che il privato avrebbe potuto rappresentare è idonea a orientare diversamente l’esito dell’istruttoria. Il difetto delle garanzie partecipative incide sulla sostanza dell’azione amministrativa e si traduce in carenza di istruttoria e di motivazione. Ne deriva l’impossibilità per il giudice amministrativo di supplire al potere non esercitato, in ossequio al divieto di pronuncia su poteri non esercitati di cui all’art. 34 c.p.a., con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’area pozzo denominata “Varisana 01”, compresa nella concessione mineraria “Monte Morrone” e ubicata nel territorio di un comune lucano. Il pozzo fu perforato negli anni Ottanta da una società poi incorporata in altra società del medesimo gruppo; la titolarità della concessione è stata successivamente ceduta, con passaggio a una diversa compagine societaria che ha curato la chiusura mineraria nel 2005.
Riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, la Provincia ha adottato un’ordinanza con cui ha individuato le società quali responsabili in solido della contaminazione, diffidandole all’attuazione del piano di caratterizzazione e delle misure di bonifica. La Regione ha poi diffidato le stesse società alla presentazione del rapporto conclusivo. I ricorsi proposti dalle società sono stati riuniti e rigettati dal giudice di primo grado; di qui gli appelli, riuniti e decisi dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione seguendo il criterio della ragione più liquida e concentra l’attenzione sull’iter procedimentale. La Provincia ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento, non consentendo agli appellanti di partecipare e di rappresentare la documentazione tecnica in loro possesso.
Le società hanno dimostrato di disporre del programma fanghi e della documentazione relativa alle modalità di chiusura del pozzo, dalla quale emergerebbe l’impiego di malta cementizia e di fanghi a base d’acqua. Si tratta di elementi che, se sottoposti al contraddittorio, avrebbero potuto orientare diversamente l’accertamento tecnico dell’amministrazione.
La Corte esclude l’operatività della sanatoria ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il vizio non è meramente formale, perché incide sulla sostanza: non vi è certezza che, a seguito del contraddittorio, l’esito del procedimento sarebbe stato identico. La relazione tecnica di parte prodotta dall’appellante non esprime certezze assolute e conferma l’incertezza delle acquisizioni istruttorie.
Il Collegio rigetta la richiesta di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio. Le valutazioni tecniche sottese all’individuazione dei responsabili devono trovare la loro sede naturale nel procedimento amministrativo, non in quello giurisdizionale. Una decisione del giudice violerebbe il divieto di pronuncia su poteri non esercitati ex art. 34 c.p.a. e il principio di separazione dei poteri.
Neppure si può configurare un dovere di attivazione delle società a partecipare al procedimento: preliminare è l’ottemperanza alla legge mediante l’assolvimento delle garanzie partecipative. Gli appelli sono pertanto accolti, con riforma della sentenza impugnata e annullamento dei provvedimenti, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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