Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 121 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui agli art. 112 e seguenti cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato un’obbligazione dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dalla notificazione della sentenza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. In caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta, affidando le funzioni a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. All’accoglimento consegue la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 146/2025 del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.
Il ricorrente ha dedotto che la decisione, notificata all’Amministrazione in data 17 aprile 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria, era rimasta ineseguita. Ha pertanto chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere, con condanna al pagamento di una somma per il mancato adempimento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza alla luce di quanto documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi. La cristallizzazione del giudicato e l’inerzia dell’obbligato integrano le condizioni di ammissibilità del ricorso.
Il Tribunale accerta inoltre che è decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è intervenuta in data 17 aprile 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Ove il termine decorra inutilmente, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente, il commissario ad acta nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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