Nozione restrittiva di pertinenza urbanistica e rideterminazione postuma dell’oblazione (TAR Campania n. 468 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di pertinenza urbanistica è più restrittiva di quella civilistica e non ricomprende i manufatti che, per consistenza, caratteristiche costruttive e destinazione, presentino autonomia funzionale e un proprio valore di mercato. I soppalchi realizzati con strutture in acciaio e getto di calcestruzzo, adibiti a deposito e catastalmente classificati come immobili commerciali, integrano opere autonome e non pertinenziali. Ne deriva la legittimità della rideterminazione postuma degli oneri di oblazione, anche a conguaglio, ove l’amministrazione si sia riservata tale facoltà in ragione della carenza documentale iniziale. Gli interessi legali sugli oneri concessori decorrono dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria. Non sussiste obbligo di analitica confutazione delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, né di riduzione dell’oblazione in assenza dei presupposti normativi.

Il Fatto

Una società proprietaria di due capannoni industriali in Salerno realizza, senza titolo, alcune opere e presenta nel 1996 un’istanza di condono. Per il capannone lato sud il Comune rilascia una concessione edilizia in sanatoria limitata al cambio di destinazione d’uso. Restano non sanati due soppalchi, per i quali nel 2004 la società presenta una nuova istanza di sanatoria.

Dopo la determinazione provvisoria degli oneri, il Comune comunica un preavviso di diniego con rideterminazione dell’oblazione e, a fronte delle richieste di chiarimento della società, adotta il diniego definitivo, ingiungendo il pagamento delle somme residue. La società impugna tale provvedimento dinanzi al TAR Campania, deducendo il difetto di istruttoria, l’errore di calcolo e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della natura delle superfici. I soppalchi risultano catastalmente classificati in categoria C/1, quale immobili di natura commerciale. La sola classificazione non è dirimente, ma l’esame delle caratteristiche costruttive conferma la loro autonomia sul piano strutturale e funzionale.

Le due opere sono state realizzate con strutture in acciaio e getto di calcestruzzo, determinando un piano aggiuntivo con aumento dell’altezza complessiva del manufatto. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la pertinenza urbanistica riguarda solo opere di modeste dimensioni, restando esclusa per i fabbricati con impatto urbanistico non irrilevante e autonomia funzionale, quali i locali adibiti a deposito o magazzino (Cons. Stato sez. VI n. 5004 del 2023; Cons. Stato sez. II n. 2973 del 2025; Cons. Stato sez. II n. 5911 del 2025).

Da ciò discende la legittimità della rideterminazione postuma degli oneri. La determinazione iniziale era stata effettuata sulla base delle mere dichiarazioni della parte, inidonee a costituire certezza giuridica. Nella nota del 2011 il Comune aveva chiesto integrazioni documentali e si era riservato di ricalcolare gli oneri anche a conguaglio.

Il Collegio esclude poi l’errore di calcolo. La riduzione del 60% dell’oblazione opera solo per superfici accessorie o pertinenziali, mentre le opere controverse sono immobili autonomi e non residenziali. Il richiamato art. 51 della legge n. 47/1985 limita la riducibilità alle opere commerciali di superficie inferiore a 50 mq, requisito non soddisfatto.

Quanto agli interessi legali, il dies a quo coincide con la presentazione dell’istanza di sanatoria, momento in cui sorge l’obbligazione pecuniaria dell’istante. La rideterminazione accerta una somma dovuta sin dall’origine. Il motivo relativo all’art. 10-bis è infine respinto: la società non ha prodotto vere controdeduzioni, e la motivazione finale non richiede analitica confutazione, essendo sufficiente che l’amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso (Cons. Stato sez. II n. 6121 del 2025). Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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