Carenza di interesse del privato all’acquisto di beni ex Riforma Fondiaria in assenza di un obbligo di alienazione (TAR Puglia n. 246 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di cui all’art. 22 ter della L.R. Puglia n. 4/2013, nell’utilizzare il verbo “possono”, attribuisce alla Regione una piena libertà nella scelta se alienare i beni ex Riforma Fondiaria e con quali modalità, senza imporre alcun criterio guida o gradazione tra le alternative. Ne consegue che, in mancanza di un provvedimento che disponga la dismissione del bene, il privato istante non vanta una legittima aspettativa all’accoglimento della propria richiesta di acquisto ma un mero interesse di fatto, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il diritto di prelazione previsto dall’art. 22 sexies, comma 2, della medesima legge regionale opera solo a seguito della scelta dell’amministrazione di alienare il bene con procedura di evidenza pubblica, non essendo conferente il richiamo all’art. 42-bis del T.U. Espropri.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un terreno nel Comune di Brindisi, presentava istanza alla Regione Puglia per l’acquisizione di una fascia di terreno interclusa nella sua proprietà e intestata all’Ente di Riforma Fondiaria. Con nota dell’1 ottobre 2020, la Regione riscontrava la domanda negativamente, rappresentando che le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria erano state trasferite agli enti territoriali e che la strada interpoderale in questione era stata classificata come strada comunale.
Avverso tale nota la società proponeva ricorso, deducendo l’errore della Regione nel ritenere la fascia di terreno una strada e nel non aver proceduto alla ricognizione fisico-giuridica del patrimonio immobiliare. Si costituivano in giudizio sia la Regione, eccependo il difetto di giurisdizione e la natura non provvedimentale della nota, sia una persona fisica, dichiarando di avere interesse alla decisione in quanto confinante con i terreni oggetto della richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio della trattazione, ritenendo che l’approfondimento istruttorio in corso non integrasse un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La valutazione di legittimità dei provvedimenti gravati va effettuata alla luce dei motivi di ricorso proposti, senza necessità di attendere ulteriori accertamenti.
Nel merito, il TAR ha esaminato prioritariamente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendola fondata. L’analisi ha preso le mosse dall’art. 22 ter della L.R. n. 4/2013, il quale prevede che i beni ex Riforma Fondiaria “possono” essere trasferiti, alienati, affrancati o ceduti. Il verbo “possono” deve essere interpretato nel senso che sussiste una piena libertà della Regione sia sull’an che sul quomodo della scelta di alienare i beni, non essendo previsto alcun criterio guida o gradazione tra le alternative.
Da tale quadro normativo il Collegio ha tratto la conseguenza che il privato non può vantare una legittima aspettativa rispetto alla scelta dell’amministrazione di optare per l’alienazione, mancando nell’istante un interesse qualificato, ossia un’aspettativa legittima e riconosciuta dalla legge, con cui si identifica l’interesse ad agire. La scelta dell’amministrazione, essendo pienamente discrezionale, non è sindacabile dal privato che aspiri all’acquisto del bene.
Quanto al diritto di prelazione invocato dalla ricorrente, il TAR ha precisato che esso non è richiamabile nel caso di specie, poiché opera solo laddove l’amministrazione abbia già disposto la dismissione del bene e abbia optato per l’alienazione con procedura di evidenza pubblica, circostanza mai verificatasi. Parimenti non conferente è stato ritenuto il richiamo all’art. 42-bis del T.U. Espropri, che impone all’amministrazione una scelta obbligata tra la restituzione del bene e la sua acquisizione, laddove nella fattispecie la Regione è del tutto libera di non dismettere il bene. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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