Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 408 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile quando il giudice ordinario ha accertato il diritto del docente all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e l’Amministrazione non vi ha provveduto entro il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). L’inerzia serbata dal Ministero, non contestata per la mancata costituzione in giudizio, integra l’inottemperanza al giudicato e giustifica l’accoglimento della domanda. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Non è dovuto compenso per l’attività commissariale quando essa sia affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 237/2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire al ricorrente, tramite il sistema della Carta elettronica, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, attestato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma dell’8 novembre 2024. Chiede pertanto che si ordini l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità e disponendo l’attivazione della carta docente, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio, emergono i presupposti per l’esperimento del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il giudice osserva che risulta scaduto anche il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata in data 18 marzo 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 la causa è passata in decisione. Il Tribunale accoglie quindi la domanda e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o in un dirigente o funzionario delegato, che darà corso agli adempimenti entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.