Ottemperanza per carta docente riconosciuta dal giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3735 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, deve accogliere il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente a tempo determinato a fruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, qualora la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione. La condanna dell’Amministrazione inadempiente all’esecuzione, con termine per provvedere e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è la conseguenza necessaria della mancata ottemperanza. L’inadempimento è condizione sufficiente per l’accoglimento dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza favorevole (n. 857/2025 del 21.02.2025) che dichiarava il suo diritto a percepire il beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, rimanendo inadempiente. La docente proponeva quindi giudizio di ottemperanza, deducendo che la sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come non fosse contestato che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano e che essa fosse ancora inadempiente. Il Collegio ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza era passata in giudicato e risultava notificata al Ministero in data 21.02.2025. Questi elementi hanno integrato le condizioni di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il giudice ha quindi condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe operato solo su istanza del creditore e nei successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo quindi dovuto alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
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Nota della Redazione
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